- 13 settembre 2019, 07:45

Decreto Sicurezza: le nuove direttive inerenti lo Stadio

L’equazione per cui ‘tutti gli ultras sono delinquenti e ogni delinquente è un ultras’, non regge e francamente non mi è mai piaciuta

Decreto Sicurezza: le nuove direttive inerenti lo Stadio

L’equazione per cui ‘tutti gli ultras sono delinquenti e ogni delinquente è un ultras’, non regge e  francamente non mi è mai piaciuta. Oltre a denigrare tanti ragazzi che dietro a quell’appellativo coniugano Fede, Appartenenza, Passione e Tifo per i propri colori, apre porte ad azioni e sillogismi che sconfinano verso l’abdicazione dello stato di diritto, con  presupposti e modus operandi al limite della costituzionalità democratica.
Intendiamoci, il colpevole di un reato, qualsiasi esso sia (purché assodato), non può certo rivendicare per sé scuse effimere, e la pena dev’essere ‘proporzionata e certa’.
Dentro e fuori gli stadi. Si svolgano o meno manifestazioni sportive.
Ci sono però ‘reati e reati’, all’interno o nei pressi degli stadi, così come nel resto della società civile,  diversamente interpretati giuridicamente a seconda del movente.
Una fiaccola accesa e tirata dagli spalti all’indirizzo del portiere ha una diversa valenza rispetto a quella accesa per giubilo.
Partiamo da un presupposto: gli strumenti  pirotecnici non devono giungere all’interno dello stadio, per cui è indiscutibile che l’introduzione arbitraria violi il regolamento, infrangendo così la normativa vigente.
Tuttavia la gravità della pena ‘dovrebbe’ tenere conto dell’intenzionalità dell’atto e dell’offesa arrecata.
Ma non è così.
Il ‘Decreto Sicurezza’ voluto da Salvini e che verrà presumibilmente smontato pezzo a pezzo nelle tematiche inerenti l’immigrazione, non subirà probabilmente modifiche nella parte che disciplina l’inasprimento delle pene per quei reati commessi nell’ambito stadio.
Alla festa della Dea a Bergamo, l’Avv. Adami ha sintetizzato in maniera eloquente quanto legiferato in Parlamento a metà agosto.
La novità forse più rilevante è l’applicabilità del  Daspo anche per fatti e reati non inerenti lo stadio. Il Questore può, in maniera del tutto discrezionale, emettere Daspo e distribuire Diffide. Senza possibilità di ricorso.
Daspo che, per i recidivi, diventa di 5 anni minimo con un massimo di 10 con obbligo di firma (e questo grazie all’intervento dell’avv. Contucci alla Commissione Senato, che ha evitato un ben più drastico 6-10 anni con firma).
Modifiche sostanziali anche in merito alla Flagranza differita. Scatta infatti la possibilità di effettuare l’arresto da parte delle forze dell’ordine, fino a 48 ore dopo il termine della partita (per qualsiasi reato): caso unico nell’ordinamento italiano.
Nel 2015 é stato introdotto l’articolo 131 bis, che prevede l’esclusione della punibilità per i reati meno gravi quando l’offerta sia di particolare tenuità (come i casi, ad esempio, di accensione di una torcia sugli spalti o di invasione del terreno di gioco per abbracciare il proprio idolo o per conquistare la maglia). L’applicabilità della norma, tuttora vigente , è stata esclusa nell’ambito delle manifestazioni sportive.
Una speciale aggravante introdotta, riguarda quei tifosi che toccano o recano danni all’arbitro, che ne risponderanno con Daspo e condanne da 6 mesi a 5 anni.
L’arbitro, di fatto, viene parificato a un pubblico ufficiale.
La novità sostanziale è però la ‘sorveglianza speciale’, applicabile anche agli ultras che commettano uno o più reati. Al pari dei pregiudicati per attività mafiosa.
Anche la cosiddetta ‘riabilitazione’, subisce modifiche attuative.
Mentre si poteva infatti chiedere al Questore di essere riabilitati dopo tre anni di buona condotta, ciò di fatto sparisce.   
Si poteva quindi prima eludere la recidività, che comportava una pena dai 5 a 10 anni con obbligo di firma.
Da adesso in avanti ci si potrà riabilitare solo più con un’attività di collaborazione con la Polizia, in caso di aiuto alla stessa e, grazie al supporto di alcuni legali, svolgendo  lavori di pubblica utilità (richiesta avanzata dall’avvocato Contucci e accettata dall’Ufficio Affari costituzionali del Senato).
Il Decreto legge datato 29 agosto, ha invece riconsiderato la questione dell’abbonamento e della fidelity card.
Di fatto li ha estrapolati dall’alveo dell’art.8 del DL/2007 e ricompresi nell’art. 9 dello stesso DL, svincolandoli dal requisito della riabilitazione. Motivo per cui, al fine di attenuare gli effetti pregiudizievoli del Daspo espiato, anche in assenza di riabilitazione, viene permesso l’acquisto dell’abbonamento e il rilascio della tessera del tifoso.
Leggi e disposizioni che se considerate nella globalità, appaiono dure, ma che, se confrontate con altri Paesi, risultano essere  ancora ‘permissive’.
In Germania, le disposizioni anti terrorismo trovano applicazione anche agli ultras e il solo fatto di essere sospettato dà adito a un arresto preventivo fino a tre mesi (ai quali ne possono essere aggiunti altri due nel caso persistano ulteriori dubbi sul soggetto) con impossibilità di dialogare dal carcere con chiunque, compreso il proprio avvocato.  
Ogni mondo è paese.

Beppe Franzo

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