Attualità - 20 gennaio 2017, 12:53

Coldiretti Piemonte sul via all'etichettatura d'origine obbligatoria sul latte

Ieri è arrivata la pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale: entro 90 giorni il provvedimento entrerà in vigore

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.15 del 19 gennaio 2017 il decreto “Indicazione dell'origine in etichetta della materia prima per il latte e i prodotti lattiero-caseari, in attuazione del regolamento (UE) n. 1169/2011” che segna lo storico via all’etichettatura del latte Uht e dei suoi derivati.

Il provvedimento entrerà in vigore pienamente dopo novanta giorni dalla pubblicazione anche se sarà possibile, per un periodo non superiore a 180 giorni, smaltire le scorte delle confezioni con il sistema di etichettatura precedente.

“Un traguardo raggiunto a seguito delle numerose battaglie portate avanti dalla nostra Organizzazione e scaturito dalla guerra del latte che Coldiretti aveva scatenato lo scorso anno contro le speculazioni sui prezzi alla stalla – spiega Delia Revelli presidente di Coldiretti Piemonte - Con l’etichettatura d’origine obbligatoria per il latte Uht e i prodotti lattiero-caseari si mette finalmente fine all’inganno del falso Made in Italy visto che tre cartoni di latte a lunga conservazione su quattro, venduti in Italia, sono in realtà stranieri”.

“Un risultato – sottolinea il Delegato Confederale Bruno Rivarossa - che va a giovamento del lattiero-caseario piemontese che registra una produzione lorda vendibile di 390 milioni, conta 2000 aziende produttrici e 51 specialità di formaggi. Una garanzia di trasparenza, oltretutto, che tutti i consumatori italiani chiedono da tempo”.

 

Il provvedimento riguarda l'indicazione di origine del latte o del latte usato come ingrediente nei prodotti lattiero-caseari e prevede l'utilizzo in etichetta delle seguenti diciture:

 

a) “Paese di mungitura”: nome del Paese nel quale è stato munto il latte;

b) “Paese di condizionamento o di trasformazione”: nome del Paese nel quale il latte è stato condizionato o trasformato.

Qualora il latte o il latte usato come ingrediente nei prodotti lattiero-caseari sia stato munto, condizionato o trasformato, nello stesso Paese, l'indicazione di origine può essere assolta con l'utilizzo della seguente dicitura: “origine del latte”: nome del Paese. Se invece le operazioni indicate avvengono nel territorio di più Paesi membri dell'Unione europea, per indicare il luogo in cui ciascuna singola operazione è stata effettuata, possono essere utilizzate le seguenti diciture: “latte di Paesi UE” per l'operazione di mungitura, “latte condizionato o trasformato in Paesi UE” per l'operazione di condizionamento o di trasformazione. Infine qualora le operazioni avvengano nel territorio di più Paesi situati al di fuori dell'Unione europea, per indicare il luogo in cui ciascuna singola operazione è stata effettuata, possono essere utilizzate le seguenti diciture: «latte di Paesi non UE» per l'operazione di mungitura, «latte condizionato o trasformato in Paesi non UE» per l'operazione di condizionamento o di trasformazione. Per le violazioni si applicano le sanzioni di cui all'art. 4, comma 10, della legge 3/2/2011, n. 4.

La presidente conclude così: “Attendiamo adesso che entri in vigore anche l’etichettatura obbligatoria per il grano impiegato nella produzione della pasta, come previsto dallo schema di decreto che è già stato inviato alla Commissione Europea”.

c.s.