Attualità - 19 febbraio 2017, 12:01

Conti correnti e interessi debitori

Confesercenti ricorda che entro il 20 di febbraio è necessario comunicare alla propria banca la scelta della modalità di pagamento degli "interessi debitori"

 

 

Confesercenti ricorda che entro il prossimo 20 febbraio i correntisti debbono comunicare alla propria banca come intendono pagare gli "interessi debitori" (quelli, cioè, maturati a seguito di uno scoperto di conto) relativi al 2016. Le possibilità sono due. La prima consiste nell'autorizzazione all'addebito automatico sul proprio conto di tali interessi: il che determinerà un nuovo saldo sul conto stesso. La seconda è quella di non autorizzare l'addebito automatico: in questo caso il correntista dovrà provvedere di persona al pagamento alla banca degli interessi o la banca potrà utilizzare in tutto o in parte gli eventuali bonifici destinati all'accredito sul conto.

Se non avvenisse nulla di tutto ciò, a partire dal 1° marzo la banca potrà addebitare gli interessi di mora. Inoltre, il ritardato o mancato pagamento potrà essere segnalato alla Centrale rischi della Banca d'Italia e/o nei sistemi di informazioni creditizie cui la banca aderisce, con tutte le problemtiche che ciò comporta per il correntsta nei suoi rapporti con banche e finanziarie.

Per comunicare alla banca la propria scelta è necessario compillare un modulo prediposto dalla banca (e che essa dovrebbe aver provveduto a inviare ai correntisti) e restiturilo firmato alla banca stessa.  

Le regole appena illustrate derivano da una normativa di recente approvazione, che vale per quest'anno e per quelli successivi e le cui principali novità sono le seguenti:

- la periodicità degli interessi creditori e debitori diventa annuale con calcolo da effettuarsi al 31 dicembre di ogni anno;

- gli interessi creditori sono accreditati sul conto alla stessa data;

- gli interessi debitori sono esigibili dalla banca il 1° marzo dell'anno successivo a quello a cui si riferiscono; per le modailità e i tempi di restituzione di tali interessi valgono le regole illustrate in precedenza.

c.s.