Economia e lavoro - 07 marzo 2019, 17:10

Cyber Lex: Web Reputation sui Motori di Ricerca

Per incrementare la propria attività imprenditoriale è ormai necessario curarne anche l’immagine sul web

Per incrementare la propria attività imprenditoriale è ormai necessario curarne anche l’immagine sul web: quali sono i migliori consigli per la web reputation sui motori di ricerca da suggerire all’imprenditore che vuole fare promozione in rete? Abbiamo contattato la redazione di Cyber Lex, start up italiana composta da una nutrita rete di webmaster ed avvocati esperti in diritto digitale, per accedere alle informazioni più richieste da parte delle aziende che vogliono curare la propria web reputation sui motori di ricerca. Abbiamo realizzato che l’attività legale può andare a braccetto con le azioni informatiche per ottimizzare la propria web reputation su Internet.

La web reputation è infatti uno strumento indispensabile per tutte quelle attività imprenditoriali che vogliano farsi strada tra i concorrenti: curare la web reputation vuol dire infatti monitorare costantemente l’immagine dell’azienda che appare sui social media, sui forum di discussione, sui blog e, soprattutto, sui motori di ricerca (tra cui Google).  Quando si decide di lanciare sul web la propria attività, uno dei primi consigli per la web reputation sui motori di ricerca da seguire sarà quello di verificare regolarmente le recensioni, i commenti e le valutazioni pubblicate dagli utenti/clienti in rete; la gestione sui social networks richiede infatti molta precisione e diligenza, al fine di prevenire eventuali contenuti negativi che possano ledere la reputazione dell’azienda online.

In presenza di commenti o recensioni lesive dell’immagine aziendale pubblicate in rete, non è infatti possibile procedere alla loro automatica rimozione o cancellazione definitiva dal web, in quanto espressione della libera manifestazione del pensiero del singolo cliente insoddisfatto. Nè la presenza di contenuti offensivi, falsi o comunque diffamatori ai danni della società può riconoscere al suo titolare un diritto alla rimozione e/o deindicizzazione dei link negativi: le nuove disposizioni in materia di privacy e protezione dei dati personali contenute nel Regolamento UE/679/2016 (il cosiddetto G.D.P.R., acronimo inglese di General Data Protection Regulation) possono essere applicate ai dati delle sole persone fisiche, così di fatto escludendo dalla tutela i diritti delle società, aziende e, in generale, delle persone giuridiche, la cui immagine può quindi subire trattamenti illegittimi o comunque lesivi senza poter esercitare nè il diritto all’oblio (o diritto alla cancellazione) nè quello alla deindicizzazione. Per comprendere gli effetti potenzialmente disastrosi della presenza di recensioni negative su internet, basti pensare alle conseguenze che tali commenti possono causare all’avviamento di una azienda (ovvero la maggiore capacità di produrre utile di un'azienda già funzionante rispetto ad una di nuova costituzione), specialmente alla luce della crescente rilevanza sociale delle valutazioni degli utenti sulla rete.

In questi casi, non potendosi applicare la disciplina prevista in materia di Diritto all’oblio, per difendersi da questo tipo di “attacchi” e curare la web reputation dell’azienda sarà necessario rivolgersi ad un professionista che, attraverso un’articolata - nonchè lunga e laboriosa - campagna SEO, predisporrà una strategia di web reputation, utile a far scendere nelle ultime pagine dei risultati di ricerca i link negativi che ledono l’immagine della propria attività commerciale e/o imprenditoriale.

Non è infatti un segreto che gran parte degli internauti non vadano oltre le prime 4/5 pagine dei risultati di ricerca, per questo una buona web reputation rappresenta un’ottima alternativa al diritto all’oblio, ogniqualvolta il suo esercizio non sia ammesso (a causa della mancanza dei presupposti di legge o, come nel caso delle persone giuridiche, per inapplicabilità dello stesso) e non sia possibile ricorrere agli altri strumenti di tutela previsti dalla legge.