Economia e lavoro - 29 gennaio 2020, 08:00

Convivenza ed unione civile: differenze e normativa

Quando si parla di unioni civili e coppie di fatto si tende spesso a fare confusione. Benché entrambi gli istituti siano stati regolamentati solo di recente dal medesimo provvedimento normativo (la cosiddetta "Legge Cirinnà" del 2016), essi sono molto diversi, sia nella forma che nella sostanza.

Cosa sono le unioni civili

Le unioni civili sono state istituite dall'Articolo 2 della Legge n. 76 del 20 maggio 2016: "due persone maggiorenni dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni". L'unione deve essere poi registrata nell'archivio di stato da parte dell'ufficiale. La legge individua ed elenca tutti i casi in cui l'unione civile non può materializzarsi:

- se una delle due parti è già legata, tramite vincolo matrimoniale o unione civile, ad un'altra persona;
- se una delle due parti è in stato di interdizione per infermità mentale;
- se tra le due parti vi sono rapporti di parentela e affinità;
- se sussiste una "la condanna definitiva di un contraente per omicidio consumato o tentato nei confronti di chi sia coniugato o unito civilmente con l'altra parte".

Ciascuna delle eventualità sopra elencate determina la nullità dell'unione civile; se quest'ultima viene comunque sancita anche in violazione delle disposizioni di legge, l'articolo 6 stabilisce che essa può "essere impugnata da ciascuna delle parti dell'unione civile, dagli ascendenti prossimi, dal pubblico ministero e da tutti coloro che abbiano per impugnarla un interesse legittimo e attuale". L'unione può essere anche impugnata quando il consenso di una delle parti contraenti è stato ottenuto con la violenza, per effetto di un errore sull'identità della persona o se "determinato da timore di eccezionale gravità determinato da cause esterne alla parte stessa".

È inoltre possibile annullare un'unione civile in presenza di un errore sulle qualità essenziali di una delle parti; in altre parole, serve dimostrare che il consenso non sarebbe mai stato ottenuto se la parte fosse stata preventivamente a conoscenza di elementi di particolare rilevanza, come ad esempio una condizione psicofisica tale da impedire la vita coniugale o altri casi previsti dall'articolo 122 del Codice Civile.

Le parti possono stabilire la durata dell'unione e l'assunzione di uno stesso cognome; i contraenti acquisiscono gli stessi diritti e gli stessi doveri; in particolare, la legge dispone che "dall'unione civile deriva l'obbligo reciproco all'assistenza morale e materiale e alla coabitazione. Entrambe le parti sono tenute, ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo, a contribuire ai bisogni comuni". Per quanto riguarda il regime patrimoniale, in assenza di accordi di altra natura, vige la comunione dei beni; per questo ed altri aspetti dell'unione civile è consigliabile rivolgersi ad un esperto in materia o quantomeno raccogliere ulteriori informazioni presso siti specializzati, come quelle reperibili all'indirizzo https://www.avvocatoaccanto.com.

Cosa sono le coppie di fatto

A partire dall'articolo 36, la Legge Cirinnà disciplina anche il regime di convivenza o quelle che sono note per lo più come "coppie di fatto". Nello specifico, "si intendono per «conviventi di fatto» due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile".

Per quanto riguarda oneri e onori dei conviventi di fatto, essi sono equiparati ai coniugi nel diritto penitenziario ed in caso di malattia hanno reciproco diritto di visita. Ciascun convivente può designare l'altro quale suo rappresentante, anche con pieni poteri, per fare le proprie veci in caso di malattia che pregiudichi le capacità di intendere e volere, la donazione degli organi e i funerali, purché sia fatto in forma scritta. In generale, le parti di una coppia di fatto possono disciplinare gli aspetti della convivenza tramite un apposito contratto.