/ Pronto condominio

Pronto condominio | 27 dicembre 2021, 15:00

Quando il condominio è datore di lavoro

L'amministratore è tenuto a osservare le disposizioni contenute nel Testo unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro, essendo responsabile, sia civilmente che penalmente, in caso di infortuni avvenuti sul posto di lavoro.

Quando il condominio è datore di lavoro

Quando in uno stabile sono impiegati dei lavoratori - il portiere, il giardiniere, l’addetto alle pulizie, ecc - il condominio assume le vesti di datore di lavoro. L’amministratore, in quanto mandatario dei condòmini, stipula i contratti con questi lavoratori e - nel caso in cui proceda direttamente all’organizzazione e alla direzione di lavori da eseguirsi nell’interesse del condominio stesso – è lui ad assumere la posizione di garanzia propria del datore di lavoro.

L’amministratore è quindi tenuto a osservare le disposizioni contenute nel Testo unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro (Dlgs 81/2008), essendo responsabile, sia civilmente che penalmente, in caso di infortuni avvenuti sul posto di lavoro. Nel caso in cui il condominio commissioni lavori edili o di ingegneria civile, firmando un contratto d'appalto con una o più ditte, l'amministratore assume le vesti di committente e può scegliere di nominare il responsabile dei lavori, figura tecnica che di fatto si fa carico delle responsabilità civili e penali attribuite di norma all'amministratore.

Il responsabile dei lavori, a sua volta, può nominare un coordinatore per la sicurezza o scegliere di ricoprire egli stesso questo ruolo. In tal caso, deve verificare l’idoneità tecnico-professionale delle persone impiegate all’interno del cantiere e inviare una notifica preliminare all'Asl e alla Direzione territoriale del lavoro, ma soltanto se la stima degli uomini/giorno è maggiore di duecento. E ancora, qualora in condominio siano impiegate più imprese, il responsabile dovrà nominare un Coordinatore per la sicurezza, passaggio che può avvenire in fase di progettazione o in fase di esecuzione dell’opera.

Un passaggio di fondamentale importanza è la verifica dell'idoneità tecnico-professionale delle imprese impiegate, un compito che come si è visto è a carico del committente. Le ditte sono tenute a fornire, fra le altre cose, l’iscrizione alla Camera di commercio; il documento di valutazione dei rischi; la documentazione sulla conformità di attrezzature, macchinari e opere provvisionali; l’elenco dei dispositivi di protezioni individuali per i lavoratori; i nominativi del responsabile per la prevenzione e protezione, degli incaricati per le misure antincendio; per l’evacuazione, il primo soccorso e la gestione delle emergenze e del medico competente; il nominativo di un rappresentante dei lavoratori in materia di sicurezza; gli attestati di formazione delle suddette figure e dei lavoratori; l’elenco dei lavoratori a libro matricola e loro idoneità sanitaria; il documento unico di regolarità contributiva (Durc); la dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdizione.

Infine, se nel cantiere operano lavoratori autonomi, essi devono fornire l’iscrizione alla Camera di commercio; la documentazione sulla conformità di macchine, attrezzature e opere provvisionali; l’elenco dei dispositivi di protezione individuali;
gli attestati inerenti la propria formazione e idoneità sanitaria e il Durc.

A cura di Confappi-Fna Federamministratori

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A MARZO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare" su Spreaker.

WhatsApp Segui il canale di TorinOggi.it su WhatsApp ISCRIVITI

Ti potrebbero interessare anche:

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium