Nei giorni scorsi è stato reso noto il dispositivo nell’ambito di una procedura radicata innanzi al Tribunale di Torino, che ha riconosciuto le istanze di un operatore del Comune di Torino, assunto con contratto in somministrazione a termine.
Il lavoratore somministrato, che aveva prestato servizio in missione presso il Comune di Torino per un certo periodo, non si era visto accreditare parte del salario accessorio previsto dalla contrattazione collettiva e aziendale ed erogato solo alle sue colleghe ed ai suoi colleghi assunti direttamente dall’amministrazione comunale.
La pronuncia, in riferimento al Contratto Collettivo Nazionale degli Enti Locali e al Contratto Integrativo Aziendale della Città di Torino, sul presupposto dell’obbligo di parità di trattamento tra dipendenti somministrati e diretti, ha condannato l’Agenzia per il Lavoro al risarcimento di quanto dovuto con obbligo per l'Amministrazione Comunale di totale manleva.
Il dispositivo rafforza il concetto che la somministrazione non costituisce uno strumento per ridurre le condizioni economiche dei lavoratori e delle lavoratrici, ma deve garantire un equo trattamento economico e normativo, a prescindere dal fatto che l’assunzione sia stata effettuata da parte dell’Agenzia per il Lavoro o direttamente dal Comune di Torino.
Per Danilo Bonucci, Segretario Generale Nidil Cgil Torino “è una grande soddisfazione nell’essere riusciti a raggiungere, insieme alla fondamentale istanza del lavoratore, un risultato storico ed innovativo che va a ricomporre le frammentazioni del lavoro, andando a parificare i trattamenti retributivi tra i lavoratori diretti ed i lavoratori in somministrazione”.
Le avvocate Giulia Elisa Gilli e Silvia Ingegneri, che hanno assistito il lavoratore, pur in attesa della pubblicazione delle motivazioni della sentenza, precisano: “la decisione del Tribunale di Torino ha fissato un importante principio e limite in ambito di contrattazione di secondo livello in quanto ha ribadito il diritto alla parità di trattamento retributivo tra lavoratori somministrati e lavoratori diretti dipendenti dell’utilizzatore. Questa decisione, peraltro, si pone in continuità con altre recenti pronunce di merito emesse da questo stesso Tribunale che hanno avuto modo di affermare, altresì, che il divieto di discriminazione nei confronti dei lavoratori somministrati non può essere aggirato con una eventuale esplicita esclusione dei lavoratori somministrati dai beneficiari del salario accessorio contenuta negli accordi di secondo livello”.