(Adnkronos) - Il Tar dell'Emilia Romagna accoglie oggi, martedì 20 gennaio, il ricorso originariamente proposto da due tassisti, e annulla il provvedimento con cui il Comune di Bologna ha istituito il limite di 30 chilometri orari nel centro cittadino. "Il Tribunale Amministrativo dell'Emilia Romagna si è espresso oggi sul ricorso promosso da Fratelli d'Italia, tramite il proprio europarlamentare Stefano Cavedagna, per l'annullamento delle ordinanze su Bologna 30
, anche a supporto di categorie, colpite dal provvedimento" informa Galeazzo Bignami, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera dei Deputati. "Il Tar ha accolto i ricorsi annullando le ordinanze, rimarcando l'illegittimità dell'azione del Comune che ha operato fuori dalle proprie competenze per meri scopi propagandistici''.
''Confermiamo tutta la disponibilità ad affrontare il tema della sicurezza stradale anche in ambito urbano in piena collaborazione con le istituzioni interessate, come ho detto fin dal primo momento quando ancora ricoprivo l'incarico di vice ministro ai trasporti. Questo, tuttavia, non può essere fatto con operazioni propagandistiche illegittime e fuorvianti che non hanno come obiettivo quello di risolvere, ma di fare demagogia a spese dei cittadini. Dispiace che i giudici amministrativi abbiano impiegato due anni per accogliere un ricorso la cui fondatezza era evidente".
I tassisti "lamentavano il fatto che l'imposizione generalizzata del limite dei trenta chilometri orari avrebbe comportato tempi di percorrenza quasi doppi, con la conseguente riduzione del numero delle chiamate a cui rispondere e notevole contrazione del guadagno, per buona parte legato alla quota fissa richiesta per ogni corsa che va dai 3,40 euro ai 6,10 euro o addirittura 11,00 euro dall'aeroporto – si legge nel provvedimento –. I ricorrenti lamentavano, dunque, la lesione della chance di effettuare più corse rispetto a quelle possibili in presenza del limite di 50 km/h, integrante un danno emergente consistente nell’ingiusta privazione di un interesse meritevole di tutela, presente nel patrimonio dei ricorrenti nel momento in cui è divenuta effettiva la lesione con l’entrata in vigore del limite dei 30 km/h.”.
Secondo la tesi di parte ricorrente, si legge ancora, "le ordinanze che hanno individuato le 'zone 30' sarebbero corredate da motivazioni generiche, che non puntualizzerebbero quali dei presupposti di legge sia stato di volta in volta ravvisato. Non sarebbe prevista la loro temporaneità, né sarebbe indicato il risultato atteso, ma soprattutto si tratterebbe di provvedimenti che nel loro complesso interesserebbero il 70 % del territorio della città metropolitana, così escludendo in radice che possa trattarsi di imposizione di limiti più restrittivi motivata dalla particolarità della specifica realtà locale considerata”.