Nuovo tassello per la sorte di Lee Mongerson Gilley, l’ingegnere informatico di 39 anni, accusato di aver strangolato e ucciso la moglie incinta in Texas, fermato all’aeroporto di Aeroporto di Milano Malpensa mentre fuggiva dal suo Paese.
Arrivato in Italia ha chiesto il diritto d’asilo per evitare la pena di morte. Oggi è recluso nel carcere Lorusso-Cutungo in attesa della decisione della nostra magistratura sull’estradizione. E proprio qualche giorno fa, in merito all’estrazione, la Corte d’Appello di Torino ha formulato un’ordinanza con cui chiede chiarimenti al Governo degli Stati Uniti sulle condizioni di pena di morte e “life imprisonment without parole“, ovvero sull’ergastolo senza possibilità di liberazione.
La pena di morte
Come si legge nel documento per quanto riguarda la pena di morte, la Corte di Appello ha specificato che “il divieto contenuto nell’art. 27, quarto comma, della Costituzione, e i valori ad esso sottostanti – primo fra tutti il bene essenziale della vita – impongono una garanzia assoluta”. Questo perché dalla documentazione la Corte di Appello ha osservato come “non sia chiaro, al momento, come il Governo degli Stati Uniti possa garantire il rispetto della condizione che la pena di morte non sarà inflitta e se inflitta non sarà eseguita, visto l’atteggiamento non lineare che è dato cogliere da parte dell’ufficio del Procuratore Distrettuale della Contea di Harris“.
L’ergastolo
Per quanto riguarda la pena dell’ergastolo, la Corte di Appello ricordando come “nella sentenza resa dalla Corte EDU nel caso Sanchez Sanchez v The United Kingdom 22854/20 in data 3.11.2022, si sia statuito che, nel caso in cui l’ergastolo senza liberazione condizionale sia pena applicabile in conseguenza di una estradizione verso un paese non aderente, non si possono imporre allo stato richiedente gli stessi limiti valevoli per gli stati aderenti alla convenzione“, ha ritenuto che “in materia si debba adottare un approccio in due fasi: dapprima l’estradando deve provare che vi sono ragioni sostanziali di temere che se consegnato, nel caso di sua condanna, potrà essergli irrogata una pena di life imprisonment without parole; in un secondo passaggio si dovrà considerare se sussista un meccanismo di revisione che consenta alle autorità del paese richiedente di valutare il progresso da parte del carcerato verso la riabilitazione o altre ragioni di rilascio basate sul suo comportamento o altre rilevanti circostanze personali“.