Politica - 16 marzo 2017, 08:15

Regione Piemonte, nuove norme in edilizia sociale

Approvate ieri a maggioranza (32 favorevoli, 1 contrario, 1 astenuto e 6 non votanti )

Regione Piemonte, nuove norme in edilizia sociale

L’Assemblea di Palazzo Lascaris ha approvato oggi a maggioranza (32 favorevoli, 1 contrario, 1 astenuto e 6 non votanti ) la legge Disposizioni in materia di decadenza dall’assegnazione degli alloggi di edilizia sociale. Il nuovo testo modifica la precedente legge regionale n. 3/2010, intervenendo sul fenomeno delle decadenze dall’assegnazione di alloggi di edilizia popolare causate dalla morosità degli assegnatari.

La nuova norma sopprime il termine di tre mesi di morosità previsto per l’avvio della procedura di decadenza, allo scopo di permettere una più attenta valutazione dei singoli casi e sospende i procedimenti in corso affinché i Comuni e gli enti gestori, con una successiva modifica del regolamento attuativo, possano valutare le singole posizioni di morosità prima di pronunciare la decadenza, avviando il procedimento solo nei confronti di quegli assegnatari morosi ritenuti oggettivamente in grado di pagare il canone.

Uniformandosi alle previsioni della legge nazionale n.76/2016 il provvedimento, anche attraverso emendamenti approvati in Commissione e in Aula e proposti dal gruppo M5S, amplia la definizione del nucleo richiedente estendendolo ai soggetti parte di unioni civili omosessuali e ai conviventi di fatto. La stessa nuova definizione si applica all’articolo della legge n. 3/2010 relativo ai punteggi da attribuire ai richiedenti e a quello sulla successione nella domanda e nell’assegnazione degli alloggi.

Su questo punto sono stati esaminati e respinti numerosi emendamenti del presidente Fdi, Maurizio Marrone, che ha contestato il metodo con il quale la maggioranza ha voluto inserire la tematica dei diritti Lgbt all’interno di quella dell’edilizia sociale. Suo, invece, l’emendamento approvato che inserisce anche i figli, non presenti nel testo originario, fra gli aventi diritto alla successione nell’assegnazione della casa di edilizia sociale in caso di decesso dell’assegnatario.

Il testo prevede inoltre che i cambi di alloggio possano essere effettuati, oltre che per superare condizioni di sottoutilizzo o sovraffollamento degli alloggi di edilizia sociale nonché di disagi abitativi di carattere sociale, anche per cercare di ridurre la morosità.

Si riconosce in capo alla Giunta regionale la possibilità di avviare una sperimentazione delle modalità di riparto del fondo sociale, anche in deroga ai criteri fissati dalla legge n.3/2010, riconoscendo l’obbligo della Giunta di informare sugli esiti della sperimentazione la Commissione consiliare competente.

È presente la clausola di neutralità finanziaria in quanto dal provvedimento in questione non derivano oneri aggiuntivi al bilancio regionale: si tratta infatti di una sospensione dei procedimenti di decadenza e non di una sanatoria.

C.S.

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