Voto domiciliare per elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l’allontanamento dall’abitazione (Art.1 decreto legge 3 gennaio 2006 , n.1 , convertito dalla legge n. 22/2006 e modificato dalla legge n.46/2009).
L’elettore interessato deve far pervenire al Sindaco, o ad altro organo in carica, del Comune nelle cui liste elettorali è iscritto un’espressa dichiarazione attestante la propria volontà di esprimere il voto presso l’abitazione in cui dimora , corredata dalla prescritta documentazione sanitaria , in un periodo compreso tra il 40° e il 20° giorno antecedente la data di votazione, ossia martedi’ 2 maggio e lunedi 22 maggio 2017. Tale ultimo termine, 22 maggio 2017, in un’ottica di garanzia del diritto di voto costituzionalmente tutelato, deve considerarsi di carattere ordinatorio , compatibilmente con le esigenze organizzative del comune.
La domanda di ammissione al voto domiciliare – che per le elezioni comunali vale per il primo turno di votazione che per l’eventuale ballottaggio- deve indicare l’indirizzo dell’abitazione in cui l’elettore dimora e, possibilmente, un recapito telefonico, e deve essere corredata di copia della tessera elettorale e di idonea certificazione sanitaria rilasciata da un funzionario medico designato dagli organi dell’Azienda sanitaria Locale .