"Nel corso dei mesi la nostra controparte ha cercato di spostare altrove la sede della discussione da quella sua propria, che è stata il giudizio avanti al Tribunale del lavoro, veicolando informazioni non corrette". Lo scrive direttamente Foodora, commentando le motivazioni della sentenza che ha dato ragione all'azienda nel contenzioso contro i rider.
"Basti pensare al fatto - prosegue Foodora - che si è continuato a insistere con la tesi dell’allontanamento o addirittura del licenziamento ritorsivo quando a tutti i ricorrenti era stata proposta, prima della scadenza contrattuale, la sottoscrizione di un nuovo contratto di collaborazione. Sono i ricorrenti che hanno deciso liberamente di non proseguire la collaborazione e ciò è emerso nel corso del giudizio.
Il Giudice del Lavoro di Torino, come si legge nella sentenza pubblicata il 7.5.18, sulla base degli atti e dei documenti depositati dalle parti e di quanto riferito dai testimoni indicati da entrambe le parti, ha ritenuto che i riders non sono lavoratori subordinati in quanto "Non avevano l’obbligo di effettuare la prestazione lavorativa". I "nuovi strumenti di comunicazione quali e-mail [...] internet[...] apposite app dello smartphone" sono stati utilizzati per dimostrate esigenze di coordinamento e così in particolare:
- la determinazione di luogo e di orario di lavoro;
- la verifica della presenza dei rider nei punti di partenza;
- le telefonate di sollecito e rilevazione della posizione del rider finalizzate al rispetto dei tempi di consegna pattuiti.
Sono risultati esclusi nei fatti il "costante monitoraggio della prestazione", l’obbligo di seguire percorsi predefiniti e di prolungare l’orario di lavoro. E’ stato escluso l’esercizio di qualsiasi potere disciplinare da parte dell’azienda nei confronti dei riders. E' Invece emerso che i rider potessero non presentarsi nonostante fosse stata confermato la loro presenza, utilizzando la funzione "swap" oppure senza avvisare (cd. no show), senza alcun tipo di sanzione. E’ stata esclusa la violazione delle norme antinfortunistiche. Con riguardo alla privacy ha ritenuto esauriente l’informativa sottoscritta dai riders al momento della stipulazione del contratto di collaborazione".
A seguito della sentenza, Foodora intende ribadire che i rider sono parte fondamentale del suo successo. "Per questo motivo, da sempre, rispetto alla prassi tipica del settore, Foodora ha scelto di stipulare con i rider contratti di collaborazione coordinata e continuativa che, a differenze di collaborazioni in ritenuta d’acconto o con partita IVA, prevedono importanti tutele come i contributi Inps e l’assicurazione Inail in caso di infortuni sul lavoro, oltre ad una polizza assicurativa in caso di danni contro terzi che la società tiene a suo carico".