La legge regionale sul gioco, che impone le distanze minime dai luoghi sensibili per l’installazione delle slot non contrasta con i principi costituzionali, non ha effetti retroattivi e rientra nelle competenze della Regione, visto che interviene a tutela della salute. E’ quanto stabilisce il Tribunale amministrativo piemontese in tre diverse sentenze con cui ha respinto i ricorsi presentati contro il distanziometro da alcune sale collocate nei Comuni di Almese, Acqui Terme e Murisengo.
Secondo il Tar, riporta Agipronews, la Corte Costituzionale ha più volte "riconosciuto che legittimamente le regioni possono adottare misure di prevenzione logistica della ludopatia, esercitando il proprio potere legislativo nella materia di legislazione concorrente tutela della salute", si legge nella sentenza. Proprio la tutela della salute "non presuppone nessun particolare coordinamento con la disciplina statale". La Regione, in assenza di una norma nazionale, "ha assunto una posizione di precauzione particolarmente rigorosa, opinabile e/o rivedibile in sede politica ma non per questo sindacabile per difetto di istruttoria".
I giudici, riferisce Agipronews, ribadiscono che la norma regionale non ha effetti retroattivi ma prevede una "rimodulazione di rapporti di durata", "dispone pro futuro e prevede un regime transitorio con scansione temporale differenziata per i gestori di pubblici esercizi". I giudici non ritengono inoltre che la norma regionale possa aver “sorpreso” l’affidamento degli operatori del settore, visto che essa risale al 2016 e che anche la politica nazionale ha dato da tempo "indicazioni inequivoche e restrittive, segnalando l’esigenza di una regolamentazione anche della collocazione di questi apparecchi", prevedendo inoltre delle limitazioni al settore, come ad esempio l’obbligo a partire dal 2020 della tessera sanitaria per accedere alle slot e alle Vlt.
Per il Tar, inoltre, non esiste una "discriminazione rispetto ad altre forme di gioco", visto che la Regione ha effettuato delle scelte (certamente discrezionali e di pertinenza legislativa) di regolamentare in modo più rigido una singola modalità di gioco che, peraltro, risulta coerentemente considerata più pericolosa e meritevole di precauzioni alla luce tanto della disciplina nazionale che di quella regionale". Una decisione ritenuta né arbitraria né contrastante con le evidenze. In merito all’effetto espulsivo della norma, per i giudici piemontesi, "per essere rilevante al fine della prospettazione di una questione di legittimità costituzionale, dovrebbe essere evidenziato in riferimento al complessivo territorio regionale".