PROMOZIONE C
Da "rissoso" a calciatore il cui comportamento (citiamo il comunicato Lnd n. 13) "...era volto a distanziare i partecipanti di una rissa". Bella differenza, eh? Tutto ciò nel giro di qualche settimana. E allora quanto peso hanno certe parole riportate all'interno di un comunicato del Giudice sportivo? A volte, un peso che sembra un macigno...
Una frase può fare la cosiddetta "differenza" e tutto dipende (per esempio) dal buon esito di un ricorso. Il Cavour e Christian Cambria hanno detto "io non ci sto": dopo gli episodi di Cavour-Infernotto di Coppa Promozione e la squalifica fino a fine novembre 2019 per il giocatore ex Pancalieri, accusato di aver "partecipato attivamente ad una rissa" e protagonista di una difesa con dichiarazioni rilasciate anche sulla nostra testata giornalistica (rileggile qui), la società si è data da fare e ha ottenuto uno sconto della squalifica di un mese. Sconto che invece non ha riguardato il compagno di squadra Aiello, stoppato fino al 30 novembre.
Motivo? Ecco le spiegazioni del Giudice sportivo:
"Per quanto concerne la condotta violenta dei giocatori squalificati, il rapporto arbitrale e il supplemento ad esso allegato devono ritenersi perfettamente coerenti e verosimili, tuttavia, l’unico aspetto su cui è possibile soffermarsi è quello relativo alla congruità della squalifica disposta dal 47 Giudice Sportivo nei confronti del calciatore Cambria Christian, che appare effettivamente eccessiva, alla luce dei fatti descritti dall’arbitro e del dettato codicistico. Il calciatore Cambria, a differenza dei giocatori Aiello e Preci, i quali, secondo il referto arbitrale, sferravano calci e pugni all’avversario in modo molto violento e continuavano a colpirsi anche una volta allontanati dal terreno di gioco nella zona spogliatoi (condotte punite dall’art. 38 del Codice di Giustizia Sportiva), sarebbe sopraggiunto durante la mischia tra i giocatori. Pertanto, è possibile inquadrare il comportamento del suddetto, sicuramente violento e sproporzionato, in un tentativo scomposto di sedare la controversia. In sostanza, l’intervento del Cambria, più che una partecipazione attiva alla contesa violenta, deve inquadrarsi come un intervento, sicuramente smisurato e connotato da eccessiva fisicità, ma volto distanziare i partecipanti alla rissa, sicché la sanzione inflitta merita una riduzione. Per i suesposti motivi, la Corte Sportiva d’Appello territoriale, in parziale riforma del provvedimento emesso dal Giudice Sportivo, pubblicato sul Comunicato Ufficiale in epigrafe indicato
Delibera
- di ridurre la squalifica inflitta a carico del calciatore Cambria Christian sino al 31 ottobre 2019;
- di confermare la squalifica inflitta a carico del calciatore Aiello Antonio e l’ammenda alla società A.S.D. CAVOUR F.C.