Economia e lavoro - 18 marzo 2020, 11:40

Covid-19: l’UIBM sospende i termini in scadenza per i procedimenti di competenza nel periodo compreso tra il 9 marzo e il 3 aprile

L’ente si riorganizza per garantire i servizi agli utenti.

Covid-19: l’UIBM sospende i termini in scadenza per i procedimenti di competenza nel periodo compreso tra il 9 marzo e il 3 aprile

L’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, si è apprestato a riorganizzare al meglio i propri servizi, al fine di garantire continuità ed accogliere le esigenze dei cittadini e dell’utenza mediante le disposizioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di gestione e contenimento del Coronavirus.

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 marzo 2020, che adotta ulteriori disposizioni attuative del decreto legge del 23 febbraio 2020 (visionare https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/ ), l’UIBM ha deciso che nel periodo compreso tra il 9 marzo e il 3 aprile 2020 si riorganizza come segue:

  • La Sala Pubblico è temporaneamente chiusa, pertanto è possibile inoltrare gli atti di interesse all’UIBM attraverso il deposito telematico ricorrendo al deposito postale. Per garantite un supporto adeguato è stato potenziato il servizio di assistenza attraverso la casella di posta elettronica dedicata: https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/il-contact-center. È temporaneamente sospeso il servizio di rilascio di copie autenticate, rimane attivo il servizio di rilascio di copie semplici unicamente per email; le relative richieste devono essere indirizzate a: richiestacopie.uibm@mise.gov.it

  • I termini in scadenza nel periodo compreso tra il 9 marzo e il 3 aprile 2020 per gli adempimenti indicati dall’articolo 3 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 13 gennaio 2020, n.33, ad eccezione dei termini perentori del procedimento di opposizione alla registrazione di marchi, di cui all’articolo 176 del CPI, e dei ricorsi notificati, di cui all’articolo 147, comma 1, del CPI, sono sospesi senza la necessità di presentare specifica istanza da parte degli interessati. A conclusione del periodo di sospensione, i termini riprendono a decorrere per la parte residua. Nel momento in cui si provvede all’adempimento rientrante nell’ambito di applicazione del precedente comma 1, l’interessato è tenuto a precisare, nel campo “nota depositante” del modulo cartaceo o telematico, che il termine ordinario non è stato rispettato a causa dell’emergenza sanitaria da COVID-19, ai sensi del presente decreto.

Per ulteriori aggiornamenti, si consiglia di monitorare il sito web dell’UIBM https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/

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C.S.

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