Attualità - 10 maggio 2022, 14:44

Pensione di reversibilità e indiretta, cambiano le regole: anche coniugi divorziati, figli e familiari potranno richiederla

L'Inps supera l'interpretazione che voleva i due trattamenti spettanti unicamente alle mogli vedove

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Pensione di reversibilità e indiretta, cambiano le regole

L'Inps si apre alle "nuove forme" di famiglia nel calcolo e nel conferimento della pensione di reversibilità (il trattamento pensionistico riconosciuto in caso di decesso ai famigliari superstiti) e della pensione indiretta (riconosciuta nel caso in cui il pensionato abbia perfezionato 15 anni di anzianità assicurativa e contributiva, ovvero cinque anni di cui almeno tre nel quinquennio precedente la data del decesso). Superando l'interpretazione che le voleva spettanti soltanto alle mogli vedove.

Vengono inclusi, infatti, anche gli uniti civilmente, a cui spetta il 60% se beneficiari unici (l'80% se in presenza di un figlio e il 100% se in presenza di due o più figli) e i coniugi separati e divorziati: questi ultimi ultimi solo se titolari di un assegno divorzile, non siano passati a nuove nozze e la data d'inizio del rapporto assicurativo dei rispettivi defunti sia anteriore alla data dello scioglimento del matrimonio. In caso i defunti avessero contratto nuovamente il matrimonio sarà una sentenza del Tribunale a specificare l'entità delle quote, tenendo conto della durata del matrimonio e della convivenza more uxorio, e la posizione economica delle parti.

Ci si apre anche ai figli minorenni alla data del decesso del titolare della pensione e a quelli inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso (in questo caso indipendentemente dall'età): 70% per un figlio, 80% per due figli e 100% per tre figli. Coinvolti anche i figli fino ai 21 anni ancora studenti se non prestano attività lavorative, e quelli fino ai 26 anni che studino all'universita, non lavorino e si trovassero a carico del genitore al momento del decesso; ne hanno diritto anche i figli studenti che svolgono attività lavorativa con piccolo reddito (non superiore a un importo pari al trattamento minimo annuo di pensione previsto dal Fondo lavoratori dipendenti maggiorato del 30%).

In assenza di coniuge o figli, o nel caso questi non ne abbiano diritto, la reversibilità può essere chiesta dai genitori dell'assicurato (che non abbiano compiuto 65 anni al momento della sua morte, non abbiano altra pensione e risultino a carico del deceduto) con quote pari al 15% per un genitore e al 30% per due genitori. E' possibile la richiedano anche i fratelli celibi e le sorelle nubili del pensionato (se inabili al lavoro, privi di pensione e a carico del lavoratore defunto), con quotazione identica.

La domanda deve essere presentata attraverso il servizio dedicato accessibile con Spid, Cie e Carta dei servizi sanitari. E' possibile anche accedervi tramite l'803164 o lo 06164164, oppure ancora presentare la domanda tramite patronato e intermediari.

redazione

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