Il Comune di Chieri ha disposto l’acquisto di 17 “casette” in legno, a servizio di 34 orti urbani di zona Fontaneto, con un investimento di 90.000 euro. Lo annuncia l’assessore all’Ambiente e al Verde pubblico Andrea LIMONE.
Si tratta di strutture bipartite (ognuna al servizio di due orti), adibite a deposito per gli attrezzi, realizzate in legno massiccio e con tetto in lamiera grecata zincata. Saranno anche installati 38 cancelletti in legno. A seguito di diversi sopralluoghi, infatti, è emersa la necessità di procedere alla sostituzione delle strutture preesistenti, oramai deteriorate, e di sostituirle con nuove “casette” al fine di garantire migliori condizioni di sicurezza, funzionalità e decoro.
Inoltre, il Consiglio comunale ha approvato il nuovo “Regolamento per la concessione e gestione degli orti urbani”. Spiega l’assessore Andrea LIMONE: «Era necessario procedere ad un aggiornamento del testo, rivedendo i criteri di assegnazione e le modalità di gestione delle aree ortive comunali, al fine di garantire la continuità e la qualità dell’attività svolta dai concessionari, la coesistenza tra gli stessi, e dettando regole di dettaglio che stabiliscono ciò che si deve fare e ciò che si può o non si può fare. Il nuovo testo è frutto di un lungo e attento lavoro, condotto dall’attuale Gestore, insieme agli ortolani e agli uffici comunali, finalizzato a cercare di conciliare le esigenze di tutti i soggetti interessati».
Gli orti urbani sono appezzamenti di terreno di proprietà comunale, assegnati a titolo temporaneo ai residenti e destinati alla coltivazione per i bisogni del concessionario e della sua famiglia (solo produzione per uso proprio e non a scopo di lucro). Tre aree ortive possono essere destinate a “orti sociali” (ad es. patti di collaborazione). La concessione ha una durata di 5 anni, rinnovabile per ulteriori 5.
Tra le novità introdotte, il nuovo Regolamento stabilisce che il concessionario è responsabile del corretto utilizzo e della custodia dell’orto (nonché di eventuali danni, furti, manomissioni, infortuni o incidenti che possa subire o causare a terzi); deve provvedere personalmente e con continuità alla coltivazione; non può avvalersi di mano d’opera retribuita né può cederne e/o concederne a terzi l’uso anche a titolo gratuito; per periodi limitati è consentita la collaborazione di un familiare del titolare della concessione nelle attività di coltivazione. In caso di assenza, il concessionario può farsi sostituire nella conduzione dell’orto da un familiare ma la sostituzione non può avere durata superiore a sei mesi continuativi, pena la revoca della concessione. A ciascun nucleo familiare non può essere assegnato più di un orto.
L’orto può essere utilizzato esclusivamente per la coltivazione di ortaggi, piante erbacee edibili da frutto e fiori (sono vietati alberi da frutto, viti, essenze arboree, specie vegetali esotiche invasive, piante che possono arrecare allergie). Il concessionario deve smaltire autonomamente i rifiuti, senza utilizzare i bidoni collettivi.
Tra le attività vietate dal nuovo testo: realizzare pergolati e tettoie con strutture ancorate al deposito attrezzi (esclusivamente per quelli che ne siano sprovvisti, è consentita la realizzazione di una tettoia o di un pergolato, con struttura autonoma, indipendente dal deposito e non ancorata in alcun modo ad esso); installare reti ombreggianti o coperture intorno alla recinzione dell’orto di altezza superiore a 100 cm; occultare la vista dell’orto con teli, steccati o siepi; allestire strutture per la cottura e il consumo dei cibi nelle singole particelle ortive (barbecue, forni, fornelli, ecc.); conservare acqua in fusti o barili aperti privi di chiusura ermetica, onde evitare la diffusione di zanzare e altri insetti; parcheggiare nei vialetti o lasciare il veicolo in sosta oltre il tempo strettamente necessario al carico e scarico. Le reti antigrandine sono consentite, in via provvisoria e stagionale, a partire dal 15 aprile al 30 ottobre di ogni anno. Possono avere un’altezza massima al colmo di cm 240, devono essere di colore verde o grigio e realizzate con struttura autonoma, non ancorata ai pali della recinzione perimetrale.
Il Regolamento prevede l’individuazione di un Gestore esterno alla gestione degli orti urbani e dei rapporti con e fra gli assegnatari dei singoli orti. La durata dell’incarico è triennale. Tra i vari compiti, il Gestore deve far rispettare il Regolamento di gestione degli orti; controllare lo stato degli orti per procedere ad assegnazioni e revoche; sostenere la socialità e la partecipazione dei cittadini e la relativa possibilità di aggregazione, favorire la coesione e il presidio sociale, insegnare e diffondere tecniche di coltivazione, sostenere la produzione alimentare biologica e le essenze ortive tradizionali locali; realizzare attività didattiche e di educazione ambientale nei confronti di quanti desiderino avvicinarsi a questo tipo di attività; coordinare le manutenzioni ordinarie che saranno effettuate a carico degli assegnatari dei lotti, incluse quelle relative alle parti comuni; fare da mediatore e punto di contatto tra i singoli concessionari e gli uffici comunali competenti.
Il Gestore esterno può essere affiancato nello svolgimento delle attività di gestione, coordinamento e controllo, da un Comitato di Gestione composto da cinque rappresentanti dei concessionari.
L’accesso agli orti è consentito quotidianamente dalle ore 6:00 alle ore 20:00 (dal 1 novembre al 28 febbraio) e dalle ore 5:00 alle ore 21:00 (dal 1 marzo al 31 ottobre).





