Cronaca | 17 aprile 2024, 20:12

Agente sottoposto a test omosessualità, per il Tar del Piemonte deve essere risarcito dal ministero della Giustizia

L'agente di polizia penitenziaria avrà diritto ad un indennizzo di 10 mila euro

Agente sottoposto a test omosessualità, per il Tar deve essere risarcito

Agente sottoposto a test omosessualità, per il Tar deve essere risarcito

Il ministero della Giustizia dovrà corrispondere a un agente di polizia penitenziaria un indennizzo di 10.000 euro per danno morale. Lo ha deciso il Tar del Piemonte a cui si era rivolto l’agente per chiedere “il risarcimento del danno non patrimoniale subito per la condotta dell’amministrazione consistita nell’averlo sottoposto, in relazione ad un procedimento disciplinare instaurato nei suoi confronti sulla base di dichiarazioni spontaneamente rese da due detenuti, a controlli psichiatrici volti all’accertamento della propria omosessualità”.

Gli accertamenti erano scattati dopo la segnalazione (risultata falsa) di avances a sfondo sessuale verso i due detenuti.

L’agente aveva lamentato che durante il procedimento disciplinare “era stato sottoposto a domande ‘ambigue’ circa il proprio orientamento sessuale ed erano stati disposti accertamenti psichiatrici svolti dalla Commissione medica ospedaliera che aveva riscontrato elementi da cui desumere l’inidoneità del ricorrente pertanto il procedimento disciplinare veniva archiviato per mancanza di prova dei fatti contestati”. Tuttavia, lamentava ancora l’agente, “la condotta con cui l’amministrazione lo aveva ‘messo alla gogna‘ sottoponendolo a penetranti controlli psichiatrici aveva determinato uno stato di sofferenza”.

Nella sentenza i giudici del tribunale amministrativo piemontese rilevano che “la condotta tenuta dall’amministrazione possa essere qualificata come illecita e foriera per il ricorrente di un danno non patrimoniale risarcibile. Può, infatti, ritenersi - si legge - che la circostanza di essere stato sottoposto ad accertamenti psichiatrici finalizzati a valutare l’idoneità al servizio in ragione della presunta omosessualità sia idonea a cagionare una sofferenza morale in quanto veniva messa in dubbio l’idoneità del dipendente allo svolgimento delle proprie mansioni in ragione di quello che si presumeva fosse il suo orientamento sessuale veicolando l’idea per cui l’omosessualità (attribuita al ricorrente) potesse essere ritenuta un disturbo della personalità”.

redazione

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