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Calcio | 20 settembre 2019, 08:00

GIUDICE SPORTIVO - Cambria (Cavour), retrofront: "Ha separato partecipanti alla rissa"

Squalifica ridotta di un mese

GIUDICE SPORTIVO - Cambria (Cavour), retrofront: "Ha separato partecipanti alla rissa"

PROMOZIONE C

Da "rissoso" a calciatore il cui comportamento (citiamo il comunicato Lnd n. 13) "...era volto a distanziare i partecipanti di una rissa". Bella differenza, eh? Tutto ciò nel giro di qualche settimana. E allora quanto peso hanno certe parole riportate all'interno di un comunicato del Giudice sportivo? A volte, un peso che sembra un macigno...

Una frase può fare la cosiddetta "differenza" e tutto dipende (per esempio) dal buon esito di un ricorso. Il Cavour e Christian Cambria hanno detto "io non ci sto": dopo gli episodi di Cavour-Infernotto di Coppa Promozione e la squalifica fino a fine novembre 2019 per il giocatore ex Pancalieri, accusato di aver "partecipato attivamente ad una rissa" e protagonista di una difesa con dichiarazioni rilasciate anche sulla nostra testata giornalistica (rileggile qui), la società si è data da fare e ha ottenuto uno sconto della squalifica di un mese. Sconto che invece non ha riguardato il compagno di squadra Aiello, stoppato fino al 30 novembre.

Motivo? Ecco le spiegazioni del Giudice sportivo:

"Per  quanto  concerne  la  condotta  violenta  dei  giocatori  squalificati,  il  rapporto  arbitrale  e  il supplemento  ad  esso  allegato  devono  ritenersi  perfettamente  coerenti e verosimili, tuttavia, l’unico aspetto  su  cui  è  possibile  soffermarsi  è  quello  relativo  alla  congruità  della  squalifica  disposta  dal 47 Giudice   Sportivo   nei   confronti   del   calciatore   Cambria   Christian,   che   appare   effettivamente eccessiva, alla luce dei fatti descritti dall’arbitro e del dettato codicistico. Il  calciatore  Cambria,  a  differenza  dei  giocatori  Aiello  e  Preci,  i  quali,  secondo  il  referto  arbitrale, sferravano  calci  e  pugni  all’avversario  in  modo  molto  violento  e  continuavano a colpirsi anche una volta allontanati dal terreno di gioco nella zona spogliatoi (condotte punite dall’art. 38 del Codice di Giustizia  Sportiva),  sarebbe  sopraggiunto  durante  la  mischia  tra  i  giocatori.  Pertanto,  è  possibile inquadrare  il  comportamento  del  suddetto,  sicuramente  violento  e  sproporzionato,  in  un  tentativo scomposto di sedare la controversia. In  sostanza, l’intervento del Cambria, più che una partecipazione attiva alla contesa violenta, deve inquadrarsi  come  un  intervento,  sicuramente  smisurato  e  connotato da eccessiva fisicità, ma volto distanziare i partecipanti alla rissa, sicché la sanzione inflitta merita una riduzione. Per i suesposti motivi, la Corte Sportiva d’Appello territoriale, in parziale riforma del provvedimento emesso dal Giudice Sportivo, pubblicato sul Comunicato Ufficiale in epigrafe indicato  

Delibera

- di ridurre la squalifica inflitta a carico del calciatore Cambria Christian sino al 31 ottobre 2019;

-  di  confermare  la  squalifica  inflitta  a  carico  del calciatore Aiello Antonio  e  l’ammenda  alla  società A.S.D. CAVOUR F.C.

 

 

Michele Rizzitano

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