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Politica | 02 settembre 2026, 19:10

Avvocati nelle fila di Futuro Nazionale: "La funzione della toga è compatibile con quel programma?"

L'intervento: "Dalla Costituzione alla legge professionale, la tutela dei diritti fondamentali non si concilia con le gerarchie identitarie"

L'ex generale Vannacci, fondatore di Futuro Nazionale

L'ex generale Vannacci, fondatore di Futuro Nazionale

Riceviamo e pubblichiamo

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Egregio Direttore,

le recenti nomine dei responsabili territoriali di Futuro Nazionale in Piemonte pongono un interrogativo di non poco momento.

Tra i nominati figurano numerosi avvocati, soggetti la cui funzione (per l'articolo 24 della Costituzione e per la Legge 247/2012) è strumentale alla tutela dei diritti fondamentali.

La matrice identitaria ed escludente di quel movimento non è una etichetta ideologica affibbiata dall'esterno: emerge chiaramente dalla propaganda, è rivendicata e trova conferma nei contenuti formali dello stesso programma politico, in aperta contraddizione con principi che la Costituzione pone a fondamento dell'ordinamento repubblicano.

Ebbene, come può un avvocato, che la legge professionale definisce "istituzione necessaria per l'attuazione dei principi costituzionali", rappresentare al contempo un progetto politico che, nei fatti e nei propri testi programmatici, si pone in tensione con il pluralismo e con l'universalità dei diritti inviolabili?

Vi è un conflitto insanabile tra l'adesione a una visione che, per propria esplicita ammissione, intende subordinare il riconoscimento dei diritti all'appartenenza identitaria, culturale o religiosa, e l'esercizio di una funzione che l'ordinamento pone a presidio delle garanzie costituzionali anche (e soprattutto) a favore delle minoranze.

L'avvocatura non è infatti una professione qualunque: è, per previsione normativa, essenziale al funzionamento dello Stato di diritto, chiamata a difendere anche chi sia minoranza, anche chi sia impopolare, anche chi rappresenti ciò che il potere del momento vorrebbe escludere.

I diritti fondamentali e inviolabili dell'individuo, la cui tutela incondizionata costituisce la ragion d'essere dell'attività dell'avvocato, non sono una prerogativa selettiva, non sono benefici concessi in ragione della conformità a un'identità maggioritaria: sono universali, e presuppongono una terzietà valoriale del difensore che mal si concilia con l'adesione a un progetto che, nei propri stessi documenti fondativi, relativizza quell'universalità in nome di una gerarchia identitaria.

In altri termini, non si può invocare, nell'esercizio della professione l'art. 3 Cost. e le garanzie che ne discendono, e sostenere fuori dall'aula un progetto che nei propri testi ne contraddice i presupposti.

La questione non può essere elusa invocando la libertà di opinione.

Chi indossa la toga e sceglie di rappresentare politicamente quel progetto ha il dovere di chiarire dove finisca la fedeltà ai principi costituzionali che la propria funzione presuppone, e dove cominci l'adesione a una visione che di quei principi rappresenta, nella forma e nella sostanza, la negazione.

Nicola Menardo, avvocato

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