Si rincorrono in questi minuti le voci che vorrebbero il Governo sul punto di attuare un nuovo inasprimento delle misure finalizzate al contenimento del rischio di contagio da Coronavirus Covid-19
Stando a queste indiscrezioni, l’ingresso nell’intera Lombardia e in alcune province del Veneto, Emilia Romagna e Piemonte (nello specifico le province di Asti e Alessandria) sarà consentito esclusivamente per “gravi e indifferibili” motivi di lavoro o di famiglia.
Le altre province interessate dal provvedimento sarebbero Parma, Piacenza, Rimini, Reggio-Emilia, Modena, Pesaro e Urbino, Venezia, Padova, Treviso. Altresì caldamente consigliato anche di limitare il più possibile gli spostamenti anche all’interno delle stesse province.
Il provvedimento dovrebbe rimanere in vigore fino al 3 aprile.
Oltre a queste pesanti limitazioni alla mobilità, scorrendo la bozza del documento governativo si rimarca la sospensione “degli eventi e delle competizioni sportive di ogni ordine e disciplina”; la chiusura degli “impianti nei comprensori sciistici”; la sospensione di “tutte le manifestazioni organizzate, nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d’esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati”; la chiusura di musei e altri istituti e luoghi della cultura; l’apertura di luoghi di culto “condizionata all’adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri”. Permane altresì la chiusura delle scuole di ogni ordine e gradi e delle Università.
Consentite, invece, le attività di ristorazione e bar “con obbligo, a carico del gestore, di far rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione”; le attività commerciali diverse da quelle già indicate “a condizione che il gestore garantisca un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra i visitatori, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse)”