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Calcio | 18 ottobre 2019, 14:00

"BANDIERINA DISTRUTTA, GARA DA RIPETERE" - Monregale-Garessio: il Giudice sportivo dice "no"

"I fatti non hanno influito sul regolare svolgimento della gara, nè hanno impedito la regolare effettuazione della stessa"

"BANDIERINA DISTRUTTA, GARA DA RIPETERE" - Monregale-Garessio: il Giudice sportivo dice "no"

COMUNICATO LND N. 19

Curioso tentativo del Monregale Calcio di richiedere la ripetizione di una partita all'interno del comunicato del 17 ottobre 2019 (numero 19). Si tratta della gara Monregale-Garessio di Prima categoria girone G (finale 2-3), match durante il quale un giocatore ospite aveva rotto una bandierina del calcio d'angolo che non era stata immediatamente sostituita.

Ecco i fatti e la risposta del Giudice sportivo.

Il Giudice sportivo territoriale,

"A scioglimento  della  riserva  assunta  nel  Comunicato  n.  18  del 10.10.2019,  visto  il  reclamo  da  parte della  MONREGALE  CALCIO  SCSD avverso  la  regolarità  della  gara  disputata  in  data  06.10.2019 contro la Soc. GARESSIO, pervenuto al Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Piemonte Valle d'Aosta  a  mezzo  TELEFAX  in  data  06.10.2019  alle  ore  19.40  e  ritualmente  notificato  alla  squadra avversaria  a  mezzo  raccomandata  a/r  del  08.10.2019,  con  il  quale la reclamante lamentava l'irregolarità del terreno di gioco, chiedendo per tale ragione la ripetizione della partita in particolare.

La reclamante  si  duole del  fatto  che al 38esimo  minuto del secondo  tempo  un  giocatore  della  squadra ospite avesse distrutto una bandierina del calcio d'angolo, la quale non veniva prontamente sostituita, ponendo tale circostanza a fondamento della richiesta di ripetizione dell'incontro;  - considerato  che,  a  norma  dell'art.  10  del  CGS,  i fatti  oggetto  del  presente  reclamo  si  ritiene  non abbiano influito sul regolare svolgimento della gara nè abbiano impedito la regolare effettuazione della stessa;  DELIBERA - di  respingere  il  reclamo  presentato  dalla  Soc.  MONREGALE  CALCIO  SCSD,  omologando  il  risultato conseguito sul campo:  MONREGALE CALCIO SCSD - GARESSIO 2 - 3; - di  addebitare  in  capo  alla  Soc.  MONREGALE  CALCIO SCSD  la  tassa  di  reclamo,  che  non  risulta essere stata versata". 

Michele Rizzitano

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