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Attualità | 08 gennaio 2022, 12:00

In vigore da oggi l'obbligo vaccinale per gli over 50. Multe dal 1° febbraio dall'Agenzia delle entrate

Ecco il testo del decreto pubblicato nella notte in Gazzetta Ufficiale e in vigore da oggi, 8 gennaio, con regole e sanzioni anche relative all'obbligo del super Green Pass (vaccino o guarigione dal Covid) sui luoghi di lavoro a partire dal 15 febbraio

Il premier Mario Draghi

Il premier Mario Draghi

E' stato firmato prima di mezzanotte dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ed è in vigore da oggi, sabato 8 gennaio, il decreto che introduce "misure urgenti per fronteggiare l'emergenza Covid-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della  formazione superiore". 

Il decreto, pubblicato la scorsa notte in Gazzetta Ufficiale (clicca QUI per il testo completo), introduce in particolare l'estensione dell’obbligo vaccinale per gli over 50 a partire, come detto, dalla giornata odierna fino al 15 giugno ed è valido, oltre che per tutti i cittadini italiani, anche per quelli dell'Ue residenti nel nostro Paese e per i cittadini stranieri.

Oltre che per l'obbligo agli over 50, di cui sono specificate anche le esenzioni, il testo governativo introduce l'obbligatorietà del super Green Pass (rilasciato ai vaccinati o ai guariti dal Covid) per accedere ai luoghi di lavoro a partire dal 15 febbraio: chi non lo possiede, verrà considerato assente ingiustificato ma non rischia di perdere il posto, pur non venendo retribuito per i giorni di assenza se entro il 15 giugno presenterà la certificazione verde. Chi accede al lavoro senza vaccino dal 15 febbraio, verrà sanzionato con una multa tra 600 e 1.500 euro

Per quanto riguarda l'obbligo vaccinale agli over 50, è prevista una multa di 100 euro - verrà comminata dall'Agenzia delle entrate, che acquisirà i dati attraverso la tessera sanitaria, dopo aver avvisato il cittadino inadempiente e avergli dato 10 giorni di tempo per mettersi in regola - nei confronti di chi, dal 1° febbraio, risulterà privo di almeno una dose di vaccino e di coloro che non hanno completato il ciclo vaccinale nei termini previsti dal ministero della Salute e non hanno effettuato la dose di richiamo nei termini di validità delle certificazioni verdi.

Ecco gli articoli del decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale la scorsa notte e valido da oggi, sabato 8 gennaio

  Art. 1 

 

 

 

        Estensione dell'obbligo vaccinale per la prevenzione 

 

                    dell'infezione da SARS-CoV-2 

 

 

 

  1.  Al  decreto-legge  1°  aprile  2021,  n.  44,  convertito,  con

 

modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021,  n.  76,  dopo  l'articolo

 

4-ter sono inseriti i seguenti: 

 

    «Art. 4-quater (Estensione dell'obbligo di  vaccinazione  per  la

 

prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 agli ultra cinquantenni).  -

 

1. Dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e fino

 

al 15 giugno 2022, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere

 

adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di

 

cura  e  assistenza,   l'obbligo   vaccinale   per   la   prevenzione

 

dell'infezione da SARS-CoV-2, di cui all'articolo 3-ter,  si  applica

 

ai cittadini italiani e di altri  Stati  membri  dell'Unione  europea

 

residenti nel territorio dello Stato, nonche' ai cittadini  stranieri

 

di cui agli articoli 34 e 35 del decreto legislativo 25 luglio  1998,

 

n. 286, che abbiano compiuto il cinquantesimo  anno  di  eta',  fermo

 

restando quanto previsto dagli articoli 4, 4-bis e 4-ter. 

 

    2. L'obbligo di cui al comma 1 non sussiste in caso di  accertato

 

pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche

 

documentate, attestate dal medico di medicina generale dell'assistito

 

o dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del  Ministero

 

della  salute  in  materia  di  esenzione  dalla  vaccinazione   anti

 

SARS-CoV-2; in  tali  casi  la  vaccinazione  puo'  essere  omessa  o

 

differita. L'infezione da SARS-CoV-2 determina il differimento  della

 

vaccinazione fino alla prima data utile  prevista  sulla  base  delle

 

circolari del Ministero della salute. 

 

    3. La disposizione di cui al comma 1 si applica  anche  a  coloro

 

che compiono il cinquantesimo anno  di  eta'  in  data  successiva  a

 

quella di entrata in vigore della  presente  disposizione,  fermo  il

 

termine del 15 giugno 2022, di cui al comma 1. 

 

 

    Art.  4-quinquies  (Estensione   dell'impiego   dei   certificati

 

vaccinali e di guarigione sui luoghi di lavoro).

 

1. A decorrere dal 15 febbraio 2022, i soggetti di cui agli articoli 9-quinquies,  commi

 

1 e 2, 9-sexies, commi  1  e  4,  e  9-septies,  commi  1  e  2,  del

 

decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito,  con  modificazioni,

 

dalla legge 17 giugno 2021, n. 87,  ai  quali  si  applica  l'obbligo

 

vaccinale di cui all'articolo 4-quater, per l'accesso  ai  luoghi  di

 

lavoro nell'ambito del territorio nazionale, devono possedere e  sono

 

tenuti  a  esibire  una  delle  certificazioni  verdi   COVID-19   di

 

vaccinazione o di guarigione di cui all'articolo 9, comma 2,  lettere

 

a), b) e c-bis) del decreto-legge n. 52 del 2021. 

 

    2. I datori di lavoro pubblici di  cui  all'articolo  9-quinquies

 

del decreto-legge n. 52 del 2021, i datori di lavoro privati  di  cui

 

all'articolo  9-septies  del  decreto-legge  n.  52   del   2021,   i

 

responsabili  della  sicurezza  delle  strutture  in  cui  si  svolge

 

l'attivita'   giudiziaria   di   cui   all'articolo   9-sexies    del

 

decreto-legge n. 52 del 2021, sono tenuti a  verificare  il  rispetto

 

delle prescrizioni di cui  al  comma  1  per  i  soggetti  sottoposti

 

all'obbligo di vaccinazione di cui all'articolo 4-quater che svolgono

 

la propria attivita' lavorativa nei rispettivi luoghi di  lavoro.  Le

 

verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 di cui al comma 1  sono

 

effettuate con le modalita' indicate dall'articolo 9, comma  10,  del

 

decreto-legge n. 52 del 2021. 

 

    3. Il possesso delle certificazioni  verdi  COVID-19  di  cui  al

 

comma 1 da parte dei soggetti sottoposti all'obbligo di  vaccinazione

 

di  cui  all'articolo  4-quater  che  svolgono  la   loro   attivita'

 

lavorativa, a qualsiasi titolo, nei luoghi di  lavoro  e'  effettuata

 

dai soggetti di cui al comma 2,  nonche'  dai  rispettivi  datori  di

 

lavoro. 

 

    4. I lavoratori di cui ai commi 1, nel caso in cui comunichino di

 

non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 di cui  al

 

comma 1 o che risultino privi della stessa al momento dell'accesso ai

 

luoghi di lavoro, al fine di tutelare la salute e  la  sicurezza  dei

 

lavoratori  nei  luoghi   di   lavoro,   sono   considerati   assenti

 

ingiustificati, senza conseguenze disciplinari  e  con  diritto  alla

 

conservazione del rapporto di lavoro, fino alla  presentazione  della

 

predetta certificazione, e comunque non oltre il 15 giugno 2022.  Per

 

i giorni di assenza ingiustificata di cui al primo periodo, non  sono

 

dovuti la retribuzione ne'  altro  compenso  o  emolumento,  comunque

 

denominati. Per le imprese,  fino  al  15  giugno  2022,  si  applica

 

l'articolo 9-septies, comma 7, del medesimo decreto-legge n.  52  del

 

2021. 

 

    5. E' vietato l'accesso dei lavoratori  di  cui  al  comma  1  ai

 

luoghi di lavoro in violazione dell'obbligo di cui al predetto  comma

 

1. 

 

    6. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e  5  e'

 

sanzionata ai  sensi  dell'articolo  4,  commi  1,  3,  5  e  9,  del

 

decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,  convertito,  con  modificazioni,

 

dalla legge 22 maggio  2020,  n.  35.  Resta  fermo  quanto  previsto

 

dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16  maggio  2020,  n.

 

33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.

 

La sanzione e' irrogata dal prefetto e si applicano, per  quanto  non

 

stabilito dal presente comma, le disposizioni delle sezioni  I  e  II

 

del  capo  I  della  legge  24  novembre  1981,  n.  689,  in  quanto

 

compatibili. Per le  violazioni  di  cui  al  comma  5,  la  sanzione

 

amministrativa prevista  dal  comma  1  del  citato  articolo  4  del

 

decreto-legge n. 19 del 2020 e' stabilita nel pagamento di una  somma

 

da euro 600 a euro 1.500 e restano ferme le conseguenze  disciplinari

 

secondo i rispettivi ordinamenti di settore. 

 

    7. Per il periodo in cui la vaccinazione e' omessa  o  differita,

 

il datore di lavoro adibisce i soggetti di cui all'articolo 4-quater,

 

comma  2,  a  mansioni  anche  diverse,  senza   decurtazione   della

 

retribuzione, in  modo  da  evitare  il  rischio  di  diffusione  del

 

contagio da SARS-CoV-2. 

 

    8. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 9-sexies, commi 8  e

 

8-bis, del decreto-legge n. 52 del 2021. 

 

    9. Dall'attuazione del  presente  articolo  non  devono  derivare

 

nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 

 

    Art. 4-sexies (Sanzioni pecuniarie).

1. In caso di inosservanza

 

dell'obbligo vaccinale di cui all'articolo 4-quater,  si  applica  la

 

sanzione amministrativa pecuniaria di euro cento in uno dei  seguenti

 

casi: 

 

      a) soggetti che alla data del  1°  febbraio  2022  non  abbiano

 

iniziato il ciclo vaccinale primario; 

 

      b) soggetti che a decorrere dal 1° febbraio  2022  non  abbiano

 

effettuato la dose di completamento del ciclo vaccinale primario  nel

 

rispetto delle indicazioni e nei termini previsti con  circolare  del

 

Ministero della salute; 

 

      c) soggetti che a decorrere dal 1° febbraio  2022  non  abbiano

 

effettuato la dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario

 

entro i termini di  validita'  delle  certificazioni  verdi  COVID-19

 

previsti dall'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 22 aprile  2021,

 

n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021,  n.

 

87. 

 

    2. La sanzione di cui al comma 1 si  applica  anche  in  caso  di

 

inosservanza degli obblighi vaccinali di cui agli articoli 4, 4-bis e

 

4-ter. 

 

    3. L'irrogazione della sanzione di cui al comma 1,  nella  misura

 

ivi stabilita, e'  effettuata  dal  Ministero  della  salute  per  il

 

tramite dell'Agenzia  delle  entrate-Riscossione,  che  vi  provvede,

 

sulla  base  degli  elenchi  dei  soggetti  inadempienti  all'obbligo

 

vaccinale  periodicamente  predisposti  e  trasmessi   dal   medesimo

 

Ministero, anche acquisendo  i  dati  resi  disponibili  dal  Sistema

 

Tessera Sanitaria  sui  soggetti  assistiti  dal  Servizio  Sanitario

 

Nazionale vaccinati per COVID-19,  nonche'  su  quelli  per  cui  non

 

risultano vaccinazioni  comunicate  dal  Ministero  della  salute  al

 

medesimo sistema e,  ove  disponibili,  sui  soggetti  che  risultano

 

esenti dalla vaccinazione. Per la finalita' di cui al presente comma,

 

il Sistema Tessera Sanitaria  e'  autorizzato  al  trattamento  delle

 

informazioni su  base  individuale  inerenti  alle  somministrazioni,

 

acquisite dall'Anagrafe Nazionale Vaccini ai sensi  dell'articolo  3,

 

comma 5-ter, del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con

 

modificazioni,  dalla  legge  12  marzo  2021,  n.  29,  nonche'   al

 

trattamento dei  dati  relativi  agli  esenti  acquisiti  secondo  le

 

modalita' definite con il decreto del Presidente  del  Consiglio  dei

 

ministri di cui all'articolo 9-bis, comma  3,  del  decreto-legge  22

 

aprile 2021, n. 52, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17

 

giugno 2021, n. 87. 

 

    4. Il Ministero  della  salute,  avvalendosi  dell'Agenzia  delle

 

entrate-Riscossione comunica ai  soggetti  inadempienti  l'avvio  del

 

procedimento  sanzionatorio  e  indica  ai  destinatari  il   termine

 

perentorio  di  dieci  giorni   dalla   ricezione,   per   comunicare

 

all'Azienda sanitaria locale competente  per  territorio  l'eventuale

 

certificazione relativa al differimento o all'esenzione  dall'obbligo

 

vaccinale,   ovvero   altra   ragione   di   assoluta   e   oggettiva

 

impossibilita'. Entro il medesimo  termine,  gli  stessi  destinatari

 

danno notizia  all'Agenzia  delle  entrate-Riscossione  dell'avvenuta

 

presentazione di tale comunicazione. 

 

    5. L'Azienda sanitaria locale competente per territorio trasmette

 

all'Agenzia delle  entrate-Riscossione,  nel  termine  perentorio  di

 

dieci giorni dalla  ricezione  della  comunicazione  dei  destinatari

 

prevista  al  comma   4,   previo   eventuale   contraddittorio   con

 

l'interessato,   un'attestazione    relativa    alla    insussistenza

 

dell'obbligo vaccinale o all'impossibilita' di adempiervi di  cui  al

 

comma 4. 

 

    6. L'Agenzia delle entrate-Riscossione, nel caso in cui l'Azienda

 

sanitaria locale competente non confermi l'insussistenza dell'obbligo

 

vaccinale, ovvero l'impossibilita' di adempiervi, di cui al comma  4,

 

provvede, in  deroga  alle  disposizioni  contenute  nella  legge  24

 

novembre 1981, n. 689, e mediante la notifica, ai sensi dell'articolo

 

26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  n.

 

602, ed entro centottanta giorni dalla relativa trasmissione,  di  un

 

avviso di addebito, con valore di titolo esecutivo. Si applicano,  in

 

quanto   compatibili,   le   disposizioni   dell'articolo   30    del

 

decreto-legge 31 maggio 2010, n.  78,  convertito  con  modificazioni

 

dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 

 

    7. ln caso di opposizione alla sanzione contenuta nell'avviso  di

 

cui al comma 6 resta ferma  la  competenza  del  Giudice  di  Pace  e

 

l'Avvocatura dello Stato  assume  il  patrocinio  dell'Agenzia  delle

 

entrate-Riscossione, passivamente legittimata. 

 

    8. Le entrate derivanti dal comma 1 sono periodicamente versate a

 

cura dell'Agenzia delle  entrate  Riscossione  ad  apposito  capitolo

 

dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo

 

emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto legislativo  2

 

gennaio 2018, n. 1, per il successivo trasferimento alla contabilita'

 

speciale di cui all'articolo 122, comma 9, del decreto-legge 17 marzo

 

2020, n. 18, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  24  aprile 2020, n. 27.». 

Redazione

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