L’indennità di accompagnamento viene riconosciuta agli invalidi civili totali, coloro ai quali è stata attribuita un’invalidità permanente del 100%. Molte volte è una minorazione fisica o psichica che determina il fatto che queste persone non sono in grado di spostarsi senza la presenza di un accompagnatore. Sono soggetti che hanno bisogno di un’assistenza continua nello svolgimento della loro vita quotidiana. Ma come e quando si ottiene l’accompagnamento e quali sono i requisiti fondamentali per poter fare domanda? Scopriamone di più a questo proposito.
Quali sono i requisiti per ottenere l’accompagnamento
Come viene spiegato anche sul sito Risarcimentierimborsi.it, per avere questa indennità non basta essere stati riconosciuti invalidi civili al 100%. Occorre infatti essere in possesso anche di alcuni requisiti fondamentali per cui l’invalido totale sia riconosciuto come tale.
Innanzitutto il soggetto deve trovarsi nell’impossibilità di muoversi senza l’aiuto di un accompagnatore. Deve avere bisogno di un’assistenza continua, perché impossibilitato nel compiere gli atti della vita quotidiana. Deve risiedere in Italia o deve essere cittadino italiano, cittadino di un Paese dell’Unione Europea o cittadino extracomunitario in possesso del permesso di soggiorno. Inoltre non deve essere ricoverato in strutture sanitarie a spese dello Stato.
Come richiedere l’accompagnamento
Per poter presentare la domanda per richiedere l’accompagnamento, è fondamentale ottenere dal medico di famiglia un certificato medico introduttivo. Questo documento ha la funzione di accertare il grado di invalidità.
La diagnosi deve essere scritta in maniera molto chiara e deve contenere la dicitura, secondo la quale la persona ha esplicita necessità dell’aiuto permanente di un accompagnatore o in base alla quale necessita di assistenza continua.
A questo punto si può presentare la domanda, che va inoltrata per via telematica. Si può scegliere di inoltrarla direttamente dal sito dell’INPS oppure ci si può rivolgere ad un ente di patronato o ad un’associazione di categoria dei disabili.
Dopo la presentazione della domanda, il soggetto che intende ricevere l’accompagnamento viene convocato dall’INPS, che procede ad una serie di accertamenti sanitari. L’invalido viene esaminato da una commissione medica dell’Asl.
Se i medici ritengono che sia nelle condizioni di ottenere l’accompagnamento,viene emesso un verbale definitivo. L’invalido successivamente deve inviare all’INPS le coordinate bancarie o la documentazione che attesta il fatto che frequenti alcuni centri di riabilitazione.
Cosa fare dopo che la domanda viene accettata
Alcuni erroneamente pensano che l’importo per l’accompagnamento venga riconosciuto per sempre. Invece non è così, perché bisogna dimostrare il fatto che la condizione di invalidità sia permanente.
Entro il 31 marzo di ogni anno gli invalidi civili che percepiscono l’accompagnamento devono presentare una dichiarazione. Infatti ogni anno ricevono dall’INPS un avviso che contiene tutte le indicazioni che riguardano la procedura da mettere in atto per presentare la dichiarazione, che si presenta sempre per via telematica.
L’interessato può rivolgersi ad un centro autorizzato di assistenza fiscale oppure ad un professionista abilitato, che trasmetteranno i dati al sistema informatico dell’INPS. Può agire anche in maniera autonoma, se in possesso del PIN rilasciato dall’INPS, per trasmettere la sua dichiarazione.
Come contestare l’accompagnamento
Abbiamo detto che la commissione Asl che riconosce o meno l’invalidità civile e l’accompagnamento emana un verbale specifico. La persona può presentare ricorso contro questo verbale. A partire dal 2012 è necessario che il ricorrente effettui un accertamento tecnico preventivo.
Quindi deve recarsi presso il tribunale e presentare una domanda di accertamento tecnico, che ha l’obiettivo di verificare le condizioni sanitarie del soggetto. L’accertamento medico viene compiuto da un consulente tecnico nominato dal giudice e da un medico legale dell’INPS.
È soltanto in questo modo che si può arrivare alla sentenza da parte del tribunale. Le parti hanno a disposizione 30 giorni di tempo per contestare quanto è stato dichiarato dal consulente.