Quale è la relazione tra malasanità e medico legale?
Cosa fa un medico legale in un caso di malasanità?
Spesso sentiamo parlare di malasanità e di risarcimento del danno ma cosa si intende davvero per malasanità o responsabilità medica? Quando si può parlare di malasanità nel nostro attuale ordinamento e come interviene il medico legale?
Queste sono alcune delle domande a cui tenteremo di dare una risposta seppure breve e senza la pretesa di entrare nei tecnicismi della materia.
Bisogna premettere però che il nostro sistema sanitario e i medici che ci seguono come liberi professionisti e nelle strutture sanitarie ospedalieri sono una eccellenza del nostro paese e assai raramente si può parlare di malasanità.
Fatta questa doverosa premessa incominciamo col definire di cosa si occupa un medico legale
Il medico legale è uno specialista che può essere interpellato durante le indagini riguardanti fatti correlati sia al codice penale, come le morti violente, sia al codice civile, come il risarcimento dei danni a persone.
Svolge autopsie, indagini chimiche e biochimiche su sangue, tessuti, singoli organi, o su oggetti correlati al fatto indagato.
Il medico legale, più in generale, si occupa dei rapporti tra ambito medico e giuridico. Le perizie medico-legali stabiliscono l’entità del risarcimento danni o le cause di morte, durante i processi. Ma servono anche per decretare le condizioni psico-fisiche dei soggetti per l’erogazione delle misure assistenziali.
Quando invece si può parlare di malasanità? Qual è la definizione più semplice e chiara di malasanità?
Si ha responsabilità medica e quindi si parla di malasanità quando compare un nesso causale tra la lesione alla salute psicofisica del paziente e la condotta dell'operatore sanitario in concomitanza. Tutto questo può avvenire con eventuali inefficienze e carenze di una struttura sanitaria.
Bisogna preliminarmente precisare che il concetto di malasanità intende un’azione di un sistema complesso in cui il paziente è il destinatario di prestazioni mediche di ogni tipo (diagnostiche, preventive, ospedaliere, terapeutiche, chirurgiche, estetiche, assistenziali, ecc.).
Può accadere, raramente a dire il vero, dato l’alto livello di specializzazione del nostro sistema sanitario e dei nostri medici, che tuttavia gli effetti conseguenti le terapie e/o diagnosi non siano quelli sperati ed è possibile quindi che ai sanitari possano essere attribuiti, secondo le ipotesi più frequenti, errori diagnostici, terapeutici o da omessa vigilanza e conseguentemente la sussistenza di una responsabilità penale o civile (così detti casi di malasanità) per l'aggravamento della situazione del paziente o addirittura per la sua morte.
Come interviene quindi il medico legale nell’accertamento del caso di responsabilità medica?
Il medico legale deve innanzitutto analizzare il caso partendo dall’analisi della documentazione sanitaria.
La documentazione sanitaria va intesa nel senso più ampio del termine comprendendo la cartella clinica, lastre, TAC etc tutti i documenti che possono delineare il quadro clinico più precisamente possibile.
Una volta esaminata la documentazione sanitaria il medico legale deve determinare se, in base alla sua esperienza e alle evidenze scientifiche risultanti dalla documentazione sanitaria si possa parlare effettivamente di malasanità o responsabilità medica.
Il medico legale a questo punto dovrà redigere una relazione medico legale, la più dettagliata possibile, dove saranno indicati i singoli errori medici e quindi descritto il caso di malasanità in esame.
Il medico legale potrà inoltre, su richiesta del proprio paziente, seguire il caso in tutte le sue fasi, e la maggior parte di questi professionisti lo fa, sino alla conclusione del caso.
Come accennato, l'errore del medico e quindi la malasanità che deve accertare il medico legale può essere compiuto nella fase prognostica, in quella diagnostica e nella fase terapeutica.
Il medico legale che dovrà accertare un errore diagnostico dovrà indicare l’errata diagnosi della patologia, a cominciare ad esempio dalla errata raccolta dei dati anamnestici, quando invece doveva essere esattamente eseguita e valorizzata per il completamento del quadro clinico (il paziente è allergico a varie sostanze ma il medico dimentica di annotarle o specificarle, predisponendo superficialmente proprio una terapia sulla base di quei principi attivi).
Il medico legale può evidenziare ad esempio un errore diagnostico nella sottostima o addirittura nel mancato rilievo di una certa allarmante sintomatologia, anche se grazie agli esami strumentali e di laboratorio a fini diagnostici e ai percorsi codificati in veri e propri protocolli, l'ipotesi di una diagnosi errata assume oggi una maggiore gravità.
Il medico legale invece parlerà di errore prognostico e quindi la malasanità in una errore di giudizio di previsione sul decorso e soprattutto sull'esito di un determinato quadro clinico.
Infine l'errore in fase terapeutica attiene al momento della scelta del trattamento sanitario o a quello della sua esecuzione. Può verificarsi comunque l'ipotesi in cui, pur in presenza di una corretta diagnosi e di un percorso terapeutico congruamente definito, si sbagli l'esecuzione dell'intervento chirurgico per imperizia o negligenza.
Medico legale e nesso di causalità
Per aver diritto al risarcimento danni da malasanità il medico legale dovrà dimostrare il nesso causale tra il danno / lesione subito dal paziente e l’atto / omissione del medico che lo aveva in cura.
Bisogna precisare che l’accertamento del nesso eziologico tra condotta del sanitario ed evento dannoso deve essere condotto secondo parametri differenziati secondo che si tratti di valutare un illecito civile o penale, attesa la estrema diversità dei presupposti (oltre che delle rationes che stanno a fondamento della rispettiva disciplina) della responsabilità civile e di quella penale.
Infatti, lo scrutinio del nesso causale in materia civile – com’è ormai noto – deve seguire la regola della preponderanza dell’evidenza o del “più probabile che non”.
Bisogna precisare inoltre che il rapporto che si instaura tra il paziente e la struttura sanitaria viene considerato come un vero e proprio contratto. Quindi si ha diritto al risarcimento da malasanità anche se non è stato firmato alcun accordo scritto. Per questo motivo il paziente che lamenta un danno dovrà provare di essersi rivolto a quella specifica struttura per aver diritto al risarcimento malasanità, dimostrare di avere subito un danno (e quindi un peggioramento delle proprie condizioni fisiche) a seguito di un trattamento terapeutico od omissione e specificare in cosa consiste tecnicamente l’errore del medico, dimostrando che il danno dipende dall’errore.
Si ha quindi diritto al risarcimento danni da malasanità quando oltre all’errore medico il medico legale riuscirà a dimostrare il nesso causale tra l’errore medico e la lesione subita.