Scatta ufficialmente oggi, mercoledì 15 novembre, il periodo di applicazione della direttiva di utilizzo dell'equipaggiamento invernale per i mezzi di trasporto. Autisti ed automobilisti hanno avuto un mese esatto di tempo per adeguarsi a quanto previsto dal Codice della strada, dotando i veicoli di pneumatici invernali oppure predisponendo a bordo catene da neve.
L’obbligo di dotazioni invernali sarà in vigore sino al 15 aprile prossimo: la normativa vigente, però, ammette un mese di tolleranza prima e dopo i termini del periodo. Si potranno quindi utilizzare “gomme da neve” dal 15 aprile al 15 maggio; una deroga, quest’ultima, “riservata” esclusivamente alle auto, ai furgoni fino ad un massimo di 3,5 tonnellate ad ai rimorchi fino a 0,75 tonnellate, così come vuole un’apposita circolare del Ministero.
Ovviamente, le caratteristiche degli pneumatici dovranno rispettare scrupolosamente quelle indicate sulla carta di circolazione (misure, indice di carico e codice di velocità).
L’articolo 6 del Codice della strada, recante “Regolamentazione della circolazione fuori dei centri abitati” prevede che “Chiunque violi gli obblighi, divieti e limitazioni previsti è soggetto alla sanzione amministrativa” di 85 euro, ridotti a 59,50 nel caso in cui la contravvenzione sia pagata entro 5 giorni dalla contestazione.
Le forze dell'obbligo possono anche intimare al conducente di arrestare il veicolo e di proseguire solo dopo averlo dotato di equipaggiamento invernale.
È consentita un’estensione temporale del periodo di vigenza dell’obbligo, in caso di strade o tratti di strada che presentino condizioni climatiche particolari, come ad esempio le strade di montagna a quote particolarmente alte














