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Cronaca | 03 dicembre 2025, 10:54

La Cassazione nega la ricusazione dei giudici, il processo d’appello al gioielliere Roggero ripreso a Torino [VIDEO]

Prosegue in Corte d'Appello a Torino il procedimento a carico del 71enne commerciante di Grinzane Cavour. In mattinata le dichiarazioni spontanee dell'imputato

In corso una nuova udienza del procedimento di secondo grado a carico del commerciante

In corso una nuova udienza del procedimento di secondo grado a carico del commerciante

È ripreso da pochi minuti davanti alla Corte d’Assise di Appello di Torino il processo a carico del 71enne Mario Roggero, accusato di aver ucciso i due rapinatori che il 28 aprile 2021 assaltarono la sua gioielleria di via Garibaldi a Gallo Grinzane, ferendone un terzo. A perdere la vita furono il 68enne torinese Giuseppe Mazzarino e il 44enne braidese Andrea Spinelli. L’albese Alessandro Modica, all’epoca dei fatti 34enne, invece, venne attinto da un colpo di pistola a una gamba. 

Nell'udienza di questa mattina, mercoledì 3 dicembre, il gioielliere renderà spontanee dichiarazioni, puntando a ribadire la propria versione di quanto accaduto e la sua posizione. 

Intanto nella giornata di ieri, martedì 2 dicembre, la prima sezione della Corte di Cassazione ha rigettato l'istanza di ricusazione dei giudici presentata dalla difesa dell'imputato, rappresentata dall'avvocato Stefano Marcolini e dall’analista processuale Sergio Novani. La difesa aveva rilevato che, nell’ambito di un precedente provvedimento di sequestro di 50mila euro trasferiti su un conto corrente tunisino, seguito poi dall'applicazione del divieto di espatrio disposto nei confronti di Roggero, i giudici d’appello avessero fatto dichiarazioni con le quali avrebbero sostanzialmente anticipato la colpevolezza dell'imputato. 

Numerosi, in aula, i sostenitori del gioielliere presenti per manifestargli la loro solidarietà. 

Nell’udienza celebratasi il 12 novembre scorso il pubblico ministero Davide Greco, venuto in applicazione dalla Procura della Repubblica di Asti, ha chiesto ai componenti della giuria popolare di confermare la condanna a 17 anni di reclusione (la richiesta dell’accusa era stata allora di 14 anni) inflitta in primo grado al commerciante, definendo la condotta dell'imputato come "illegittima vendetta" e, pertanto, "non una legittima difesa". 

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CharB.

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