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Chieri-Pino-Pecetto | 30 aprile 2026, 15:30

Chieri, autovelox di strada Fontaneto: Altvelox diffida Prefettura e Comune

L’associazione chiede il provvedimento prefettizio, l’istruttoria tecnica, i dati di incidentalità e la documentazione sul dispositivo

Immagine d'archivio

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Altvelox, Associazione Nazionale Tutela Utenti della Strada, ha trasmesso un formale invito-diffida alla Prefettura di Torino, al Comune di Chieri, alla Città Metropolitana di Torino e agli organi competenti, chiedendo l’immediata ostensione di tutta la documentazione che avrebbe portato alla riattivazione dell’autovelox collocato in strada Fontaneto.

L’iniziativa nasce a seguito della notizia, diffusa dagli organi di stampa locali, secondo cui il Prefetto di Torino avrebbe autorizzato la riaccensione del dispositivo, con ripresa dell’attività sanzionatoria indicata dal 4 maggio 2026. Secondo quanto riportato, la postazione sarebbe stata inizialmente esclusa dal quadro autorizzativo prefettizio e successivamente reinserita dopo la trasmissione di documentazione integrativa da parte del Comune di Chieri.

Per Altvelox il punto è semplice: se l’autovelox viene riacceso, gli atti devono essere conoscibili. Non basta annunciare che una postazione torna operativa. Occorre dimostrare, documenti alla mano, quale provvedimento l’abbia autorizzata, su quali dati sia stata fondata la decisione, quali verifiche siano state svolte e se siano stati rispettati i requisiti oggi imposti dalla normativa vigente.

L’Associazione ha quindi chiesto, entro il termine urgente di cinque giorni, copia integrale del provvedimento prefettizio di riattivazione, del decreto del 9 febbraio 2026, degli eventuali atti successivi di modifica o integrazione, della richiesta formulata dal Comune, della documentazione integrativa trasmessa alla Prefettura, delle relazioni istruttorie, dei pareri della Polizia Stradale, dei dati di incidentalità del quinquennio precedente e delle valutazioni tecniche sul tratto interessato.

Sono stati inoltre richiesti gli atti relativi alla concreta applicazione dell’art. 4 del D.L. 20 giugno 2002, n. 121, convertito nella legge 1 agosto 2002, n. 168, norma che consente l’utilizzo di dispositivi di rilevamento a distanza senza contestazione immediata solo in presenza di specifiche condizioni legate alla sicurezza della circolazione, alla fluidità del traffico e all’incolumità di operatori e utenti.

Particolare attenzione viene posta anche al D.M. 11 aprile 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 28 maggio 2024, che ha introdotto criteri uniformi per la collocazione e l’uso degli autovelox. L’Allegato A richiede valutazioni concrete su incidentalità, velocità quale causa o concausa, condizioni strutturali e plano-altimetriche, difficoltà della contestazione immediata, estesa del tratto, distanze, segnalazione e collocazione della postazione. L’art. 6 del medesimo decreto prevede inoltre che le postazioni già installate e non conformi debbano essere adeguate entro dodici mesi, altrimenti disinstallate sino all’adeguamento.

Altvelox ha chiesto anche la documentazione tecnica del dispositivo: modello, matricola, titolo autorizzativo, eventuale omologazione o approvazione, certificati di taratura, verifiche di funzionalità, verbali di corretta funzionalità e ogni atto relativo alla precedente disattivazione e alla successiva rimessa in esercizio.

"Non siamo contrari ai controlli stradali" dichiara il presidente di Altvelox, Gianantonio Sottile Cervini. "Siamo contrari ai controlli non verificabili. Se una postazione automatica viene riaccesa e torna a produrre sanzioni, i cittadini hanno diritto di sapere sulla base di quali atti, di quali dati e di quali verifiche tecniche. La sicurezza stradale non si tutela con comunicati o dichiarazioni generiche, ma con provvedimenti regolari, istruttorie complete e documenti accessibili".

L’associazione evidenzia inoltre che l’art. 142, comma 6, del Codice della Strada attribuisce valore probatorio alle risultanze dei dispositivi debitamente omologati. Sul punto, la Corte di Cassazione, Sezione II civile, con ordinanza n. 10505 del 18 aprile 2024, ha chiarito la distinzione tra approvazione e omologazione, questione che Altvelox ritiene centrale ogni volta in cui un apparecchio elettronico produce prova tecnica in assenza di contestazione immediata.

La diffida precisa che l’eventuale presenza di parti riservate non può giustificare un diniego generalizzato. L’Amministrazione, se ritiene esistenti specifici profili di riservatezza, deve valutare l’accesso parziale mediante oscuramento selettivo delle sole parti non ostensibili, senza sottrarre l’intero fascicolo al controllo pubblico.

In mancanza di un riscontro puntuale entro cinque giorni, oppure in presenza di una risposta generica, parziale o priva degli atti richiesti, Altvelox procederà nelle competenti sedi amministrative, giurisdizionali e, ove ne ricorrano i presupposti oggettivi, anche presso l’Autorità giudiziaria.

Per l’associazione il principio resta sempre lo stesso: controlli sì, ma regolari, motivati, documentati e verificabili. Quando una postazione automatica incide sui diritti dei cittadini e produce effetti sanzionatori, la trasparenza non è una cortesia istituzionale. È un obbligo.

Comunicato stampa

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