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Attualità | 09 novembre 2017, 15:28

Anche il comune di Venaria adotta misure antismog, blocco fino ai diesel Euro 4

Introduzione del limite a 19° (con tolleranza di 2 gradi) per le temperature medie negli edifici pubblici, nelle abitazioni e negli spazi ed esercizi commerciali

Anche il comune di Venaria adotta misure antismog, blocco fino ai diesel Euro 4

Anche il comune di Venaria adotta provvedimenti antismog. Con decorrenza 8 novembre 2017 e fino all’adozione di ulteriori provvedimenti, nel periodo dal 1° ottobre al 31 marzo di ogni anno, al  raggiungimento delle soglie stabilite dal “Nuovo Accordo di Programma per l’adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell’aria nel Bacino Padano”, vengono prese le seguenti misure temporanee, valide tutti i giorni, dal lunedì alla domenica (festivi compresi):

 

I.                        Livello “ARANCIO” è attivato dopo 4 giorni consecutivi di superamento, misurato nella stazione di riferimento, del valore di 50 µg/m3 della concentrazione di PM10, sulla base della verifica effettuata nelle giornate di lunedì e giovedì (giornate di controllo) sui quattro giorni antecedenti.

1.                  Divieto di circolazione veicolare dalle 08.30 alle 18.30 dei  veicoli adibiti al trasporto di persone aventi al massimo 8 posti a sedere oltre il conducente (categoria M1) dotati di motore diesel di classe emissiva inferiore o uguale ad EURO 4 (Direttiva 98/69/CE).

2.                  Divieto di circolazione veicolare dalle ore 8.30 alle 12.30  dei veicoli adibiti al trasporto merci (categoria N1, N2, N3) dotati di motore diesel di classe emissiva inferiore o uguale ad EURO 3/III (Direttiva 98/69/CE e Direttiva 99/96/EC) .

3.                  Divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 3 stelle in base alla classificazione ambientale introdotta dal decreto attuativo dell’articolo 290, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152;

4.                  Divieto assoluto, per qualsiasi tipologia (falò rituali, barbecue e fuochi d’artificio, scopo intrattenimento, etc…), di combustioni all’aperto anche relativamente alle deroghe consentite dall’art. 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 rappresentate dai piccoli cumuli di residui vegetali bruciati in loco;

5.                  Introduzione del limite a 19°C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie negli edifici pubblici,  nelle abitazioni e spazi ed esercizi commerciali;

6.                  Divieto per tutti i veicoli di sostare con il motore acceso;

7.                  Divieto di spandimento dei liquami zootecnici e, in presenza di divieto regionale, divieto di rilasciare le relative deroghe. Sono tuttavia ammesse in deroga le seguenti tecniche di spandimento:

Ø    Iniezione superficiale (solchi aperti).

Ø    Iniezione profonda (solchi chiusi).

Ø    Sulle sole superfici inerbite (prati avvicendati e permanenti) spandimento a bande, applicando una delle seguenti tecniche:

Ø    Spandimento a raso in strisce;

Ø    Spandimento con scarificazione.

1.                  Potenziamento dei controlli con particolare riguardo a rispetto divieti di limitazione della circolazione veicolare, di utilizzo degli impianti termici a biomassa legnosa, di combustioni all’aperto e di divieto di spandimento dei liquami.

 

I.                        livello “ROSSO” è attivato dopo 10 giorni consecutivi di superamento, misurato nella stazione di riferimento del valore limite di 50 µg/m3 della concentrazione PM10, sulla base della verifica effettuata nelle giornate di lunedì e giovedì (giornate di controllo) sui 10 giorni antecedenti.

 

1.                  Divieto di circolazione veicolare dalle 8.30 alle 18.30 dei veicoli adibiti al trasporto di persone aventi al massimo 8 posti a sedere oltre il conducente (categoria M1) dotati di motore diesel di classe emissiva inferiore o uguale ad EURO 4 (Direttiva 98/69/CE).

2.                  Divieto di circolazione veicolare dalle dalle 8.30 alle 18.30 dei veicoli adibiti al trasporto merci (categoria N1, N2, N3) dotati di motore diesel di classe emissiva inferiore o uguale ad EURO 3/III (Direttiva 98/69/CE e Direttiva 99/96/EC) .

3.                  Divieto di circolazione veicolare dalle ore 8.30 alle 12.30 dei veicoli adibiti al trasporto merci (categoria N1, N2, N3) dotati di motore diesel di classe emissiva inferiore o uguale ad EURO 4 (Direttiva 98/69/CE).

4.                  Divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 3 stelle in base alla classificazione ambientale introdotta dal decreto attuativo dell’articolo 290, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152;

5.                  Divieto assoluto, per qualsiasi tipologia (falò rituali, barbecue e fuochi d’artificio, scopo intrattenimento, etc…), di combustioni all’aperto anche relativamente alle deroghe consentite dall’art. 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 rappresentate dai piccoli cumuli di residui vegetali bruciati in loco;

6.                  Introduzione del limite a 19°C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie negli edifici pubblici, nelle abitazioni e spazi ed esercizi commerciali ;

7.                  Divieto per tutti i veicoli di sostare con il motore acceso;

8.                  Divieto di spandimento dei liquami zootecnici e, in presenza di divieto regionale, divieto di rilasciare le relative deroghe. Sono tuttavia ammesse in deroga le seguenti tecniche di spandimento:

Ø    Iniezione superficiale (solchi aperti).

Ø    Iniezione profonda (solchi chiusi).

Ø    Sulle sole superfici inerbite (prati avvicendati e permanenti) spandimento a bande, applicando una delle seguenti tecniche:

Ø    Spandimento a raso in strisce;

Ø    Spandimento con scarificazione.

1.                  Potenziamento dei controlli con particolare riguardo a rispetto divieti di limitazione della circolazione veicolare, di utilizzo degli impianti termici a biomassa legnosa, di combustioni all’aperto e di divieto di spandimento dei liquami.

 

Veicoli esentati dalle limitazioni emergenziali temporanee

 

Le limitazioni alla circolazione non si applicano ai seguenti veicoli:

 

1.        veicoli privati adibiti al trasporto persone con omologazione EURO 3, o EURO 4 con alimentazione a gasolio il cui conducente utilizza regolarmente e in via prevalente per i propri spostamenti il TPL (trasporto pubblico locale) in combinazione con il proprio mezzo privato per gli spostamenti diretti verso Torino o altri comuni dell'area metropolitana e viceversa. Il conducente deve essere in possesso ed esibire in caso di controllo la tessera “BIP” (Biglietto Integrato Piemonte) con abbonamento annuale in corso di validità e su richiesta la ricevuta di acquisto ove è visionabile il periodo di validità;

1.1.      veicoli elettrici o ibridi funzionanti a motore elettrico ed a idrogeno;

1.2.      motocicli e ciclomotori a quattro tempi;

1.3.      veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente (categorie M2, M3);

1.4.      veicoli delle Forze Armate, degli Organi di Polizia, dei Vigili del Fuoco, dei Servizi di Soccorso, della Protezione Civile in servizio e autoveicoli ad uso speciale adibiti alla rimozione forzata di veicoli, veicoli destinati a interventi su mezzi o rete trasporto pubblico, veicoli destinati alla raccolta rifiuti e nettezza urbana, veicoli adibiti ai servizi pubblici di cattura animali vaganti e raccolta spoglie animali, veicoli utilizzati per riprese cinematografiche, veicoli per consegna e ritiro di prodotti postali, veicoli adibiti a controlli ispettivi appartenenti ad enti pubblici, veicoli adibiti a servizi essenziali;

1.5.      taxi di turno, autobus in servizio pubblico di linea, autobus e autoveicoli in servizio di noleggio con conducente;

1.6.      veicoli del car sharing;

1.7.      veicoli con almeno tre persone a bordo se omologate a quatto o più posti oppure con almeno 2 persone a bordo se omologati a 2/3 posti (car-pooling);

1.8.      veicoli per trasporto persone di categoria M1 utilizzati dagli agenti di commercio che siano iscritti al ruolo presso la Camera di Commercio; l´iscrizione al ruolo deve essere attestata da un documento della Camera di Commercio;

1.9.      veicoli delle Associazioni o Società sportive appartenenti a Federazioni affiliate al CONI o altre Federazioni riconosciute ufficialmente, o veicoli privati utilizzati da iscritti alle stesse con dichiarazione del Presidente (o documento che attesti l’effettivo svolgimento della manifestazione) indicante luogo e orario della manifestazione sportiva nella quale l´iscritto è direttamente impegnato. Veicoli utilizzati da arbitri o direttori di gara o cronometristi con dichiarazione del Presidente della rispettiva Federazione indicante luogo e orario della manifestazione sportiva nella quale l´iscritto è direttamente impegnato;

1.10.    mezzi d’opera di cui all’art. 54 comma 1 lettere m) ed n) del D.Lgs. 30.4.1992 n. 285;

macchine agricole di cui all’art. 57 del D.Lgs. 30.4.1992 n. 285; macchine operatrici di cui all’art. 58 del

D.Lgs. 30.4.1992 n. 285;

1.11.    veicoli che l´art. 53 del Codice della Strada definisce "motoveicoli per trasporti specifici" e "motoveicoli per uso speciale";

1.11.1. "Motoveicoli per trasporti specifici": veicoli a tre ruote destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni e caratterizzati dall´essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo. Sono classificati motoveicoli per trasporti specifici i motoveicoli dotati di una delle seguenti carrozzerie permanentemente installate

-           furgone isotermico o coibentato, con o senza gruppo refrigerante, riconosciuto idoneo per il trasporto di derrate in regime di temperatura controllata;

-           contenitore ribaltabile chiuso con aperture sul solo lato superiore, per il trasporto di rifiuti solidi;

-           cisterne per il trasporto di liquidi o liquami;

-           cisterne o contenitori appositamente attrezzati per il trasporto di materiali sfusi o pulverulenti;

-           altre carrozzerie riconosciute idonee al trasporto specifico dal Ministero dei Trasporti - Direzione Generale della M.C.T.C.

1.11.2. "Motoveicoli per uso speciale": veicoli a tre ruote caratterizzati da particolari attrezzature installate permanentemente sugli stessi; su tali veicoli è consentito il trasporto del personale e dei materiali connessi con il ciclo operativo delle attrezzature. Sono classificati per usi speciali i motoveicoli:

-           attrezzati con scala;

-           attrezzati con pompa;

-           attrezzati con gru;

-           attrezzati con pedana o cestello elevabile;

-           attrezzati per mostra pubblicitaria;

-           attrezzati con spazzatrici;

-           attrezzati con innaffiatrici;

-           attrezzati con ambulatorio o laboratorio mobile;

-           attrezzati con saldatrici;

-           attrezzati con scavatrici;

-           attrezzati con perforatrici;

-           attrezzati con sega;

-           attrezzati con gruppo elettrogeno;

-           dotati di altre attrezzature riconosciute idonee al trasporto specifico dal Ministero dei Trasporti - Direzione Generale della M.C.T.C

1.12.    I veicoli che l´art. 54 del Codice della Strada definisce "autoveicoli per trasporti specifici" e "autoveicoli per uso speciale".

1.12.1. "Autoveicoli per trasporti specifici" veicoli destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni, caratterizzati dall´essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo. Sono classificati, autoveicoli per trasporti specifici gli autoveicoli dotati di una delle seguenti carrozzerie permanentemente installate:

-           furgone isotermico, o coibentato, con o senza gruppo refrigerante, riconosciuto idoneo per il trasporto di derrate in regime di temperatura controllata;

-           carrozzeria idonea per il carico, la compattazione, il trasporto e lo scarico di rifiuti solidi urbani;

-           cisterne per il trasporto di liquidi o liquami;

-           cisterna, o contenitore appositamente attrezzato, per il trasporto di materiali sfusi o pulvirulenti;

-           telai attrezzati con dispositivi di ancoraggio per il trasporto di containers o casse mobili di tipo unificato;

-           telai con selle per il trasporto di coils;

-           betoniere;

-           carrozzerie destinate al trasporto di persone in particolari condizioni e distinte da una particolare attrezzatura idonea a tale scopo;

-           carrozzerie particolarmente attrezzate per il trasporto di materie classificate pericolose ai sensi dell´ADR o di normative comunitarie in proposito;

-           carrozzerie speciali, a guide carrabili e rampe di carico, idonee esclusivamente al trasporto di veicoli;

-           carrozzerie, anche ad altezza variabile, per il trasporto esclusivo di animali vivi;

-           furgoni blindati per trasporto valori;

-           altre carrozzerie riconosciute idonee per i trasporti specifici dal Ministero dei Trasporti - Direzione Generale della M.C.T.C.;

1.12.2. "Autoveicoli per uso speciale" veicoli caratterizzati dall´essere muniti permanentemente di speciali attrezzature e destinati prevalentemente al trasporto proprio. Su tali veicoli è consentito il trasporto del personale e dei materiali connessi col ciclo operativo delle attrezzature e di persone e cose connesse alla destinazione d´uso delle attrezzature stesse. Sono classificati per uso speciale i seguenti autoveicoli:

-           trattrici stradali;

-           autospazzatrici;

-           autospazzaneve;

-           autopompe;

-           autoinnaffiatrici;

-           autoveicoli attrezzi;

-           autoveicoli scala ed autoveicoli per riparazione linee elettriche;

-           autoveicoli gru;

-           autoveicoli per il soccorso stradale;

-           autoveicoli con pedana o cestello elevabile;

-           autosgranatrici;

-           autotrebbiatrici;

-           autoambulanze;

-           autofunebri;

-           autofurgoni carrozzati per trasporto di detenuti;

-           autoveicoli per disinfezioni;

-           auto pubblicitarie e per mostre pubblicitarie purché provviste di carrozzeria apposita che non consenta altri usi e nelle quali le cose trasportate non abbandonino mai il veicolo;

-           autoveicoli per radio, televisione, cinema;

-           autoveicoli adibiti a spettacoli viaggianti;

-           autoveicoli attrezzati ad ambulatori mobili;

-           autocappella;

-           auto attrezzate per irrorare i campi;

-           autosaldatrici;

-           auto con installazioni telegrafiche;

-           autoscavatrici;

-           autoperforatrici;

-           autosega;

-           autoveicoli attrezzati con gruppi elettrogeni;

-           autopompe per calcestruzzo;

-           autoveicoli per uso abitazione;

-           autoveicoli per uso ufficio;

-           autoveicoli per uso officina;

-           autoveicoli per uso negozio;

-           autoveicoli attrezzati a laboratori mobili o con apparecchiature mobili di rilevamento;

-           altri autoveicoli dotati di attrezzature riconosciute idonee per l´uso speciale dal Ministero dei Trasporti - Direzione Generale della M.C.T.C.

 

In deroga alle limitazioni possono circolare altresì i seguenti veicoli purché accompagnati da idonea documentazione:

1.13.    veicoli utilizzati per il trasporto di portatori di handicap, in possesso del contrassegno di cui all’art.188 del Codice della Strada, e di soggetti affetti da gravi patologie debitamente documentate con certificazione rilasciata dagli Enti competenti, ivi comprese le persone che hanno subito un trapianto di organi, che sono immunodepresse o che si recano presso strutture sanitarie per interventi di urgenza. Per il tragitto percorso senza la presenza della persona portatrice di handicap o affetta da gravi patologie, è necessario essere in possesso di dichiarazione rilasciata dalle scuole, uffici, ambulatori, ecc., nella quale sia specificato l´indirizzo nonché l´orario di inizio e termine dell´attività scolastica, lavorativa, di terapia ecc.;

1.14.    veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie od esami o dimesse da Ospedali e Case di cura in grado di esibire relativa certificazione medica o prenotazione o foglio dimissione. Per il tragitto percorso senza la persona che deve essere sottoposta a terapia od esami è necessario esibire copia della certificazione medica o della prenotazione, nonché dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (autodichiarazione), nella quale il conducente dichiari il percorso e l´orario;

1.15.    veicoli utilizzati da operatori assistenziali in servizio con certificazione del datore di lavoro o dell´Ente per cui operano che dichiari che l´operatore sta prestando assistenza domiciliare a persone affette da patologie per cui l´assistenza domiciliare è indispensabile; veicoli utilizzati da persone che svolgono servizi di assistenza domiciliare a persone affette da grave patologia con certificazione in originale rilasciata dagli Enti competenti o dal medico di famiglia;

1.16.    veicoli di interesse storico e collezionistico di cui all´art. 60 del codice della strada iscritti agli appositi registri;

1.17.    veicoli utilizzati per il trasporto di persone che partecipano a cerimonie funebri o a cerimonie religiose o civili non ordinarie, purché forniti di adeguata documentazione (sarà sufficiente esibire gli inviti o le attestazioni rilasciate dai ministri officianti);

1.18.    veicoli utilizzati da lavoratori i cui luoghi di lavoro non sono serviti, negli orari di lavoro, dai mezzi pubblici nel raggio di 1.000 m; la condizione deve essere certificata da una lettera del datore di lavoro che attesti l´assenza del servizio pubblico, le generalità del guidatore, il numero di targa del mezzo, il luogo di lavoro e l´orario di lavoro;

1.19.    veicoli delle aziende e degli enti di servizio pubblico in pronto intervento dei quali sia dimostrata la funzione e la destinazione ad interventi tecnico-operativi indilazionabili e i mezzi di servizio del Bike Sharing;

1.20.    veicoli utilizzati da medici in visita domiciliare e/o ambulatoriale con medico a bordo e con tessera dell´Ordine professionale; veicoli utilizzati da medici e operatori sanitari in turno di reperibilità nell´orario del blocco; veicoli utilizzati da infermieri e ostetriche in visita domiciliare e/o ambulatoriale, con il titolare a bordo e con dichiarazione dei rispettivi Collegi Professionali attestante la libera professione;

1.21.    veicoli al servizio di testate televisive con a bordo i mezzi di supporto, di ripresa, i gruppi elettrogeni, i ponti radio ecc., veicoli utilizzati per la distribuzione della stampa periodica, veicoli utilizzati da giornalisti iscritti all´Ordine in possesso di dichiarazione rilasciata dalla testata per cui lavorano da cui risulti che sono in servizio negli orari del blocco;

1.22.    veicoli o mezzi d´opera che effettuano traslochi o per i quali sono state precedentemente rilasciate autorizzazioni per l´occupazione di suolo pubblico dagli uffici competenti;

1.23.    veicoli di imprese che eseguono lavori per conto del Comune o per conto di Aziende di sottoservizi, forniti di adeguata documentazione dell´Ente per cui lavorano o che eseguono interventi programmati con autorizzazione  della Città e/o bolle di manomissione per interventi su sottoservizi;

1.24.    veicoli utilizzati nell’organizzazione di manifestazioni per le quali sono state precedentemente rilasciati atti concessori di occupazione suolo pubblico, forniti di apposita documentazione rilasciata dai Settori competenti;

1.25.    veicoli utilizzati da Enti o Associazioni per manifestazioni patrocinate e/o organizzate dalla Città;

1.26.    veicoli per il trasporto di pasti per il rifornimento di mense;

1.27.    veicoli di residenti in altre regioni italiane o all´estero muniti della copia scritta della prenotazione o della ricevuta della struttura ricettiva, limitatamente al percorso tra quest’ultima - se è interno del perimetro del blocco - e i confini dell´area soggetta al blocco per l´arrivo e la partenza.

1.28.    veicoli diretti verso le officine e centri autorizzati al fine di effettuare la revisione dei veicoli o la rottamazione del veicolo purché muniti di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta su carta intestata della ditta che effettua l’intervento e sottoscritta dal titolare indicante data e ora dell’appuntamento e la targa del veicolo; tali veicoli, quando in uscita da officine e/o centri di revisione autorizzati, dovranno essere accompagnati dalla fattura comprovante l’avvenuta erogazione della fornitura/servizio da parte dell’azienda interessata;

1.29.  veicoli utilizzati da lavoratori che stanno rispondendo a chiamata in reperibilità e di artigiani della manutenzione e dell’assistenza con relativo certificato della C.C.I.A.A. per interventi tecnico-operativi urgenti e indilazionabili;

1.30.    veicoli di incaricati dei servizi di pompe funebri e trasporti funebri;

1.31.    veicoli utilizzati per il rifornimento di medicinali;

1.32.  veicoli che devono essere imbarcati come veicoli al seguito per trasferimenti marittimi e ferroviari, come risultante dai documenti di viaggio.

 

L´orario ed il tragitto per cui è consentito circolare devono essere congrui con la motivazione dell´esonero.

 

La limitazione è sospesa in caso di sciopero del trasporto pubblico locale, indetto nel rispetto delle procedure previste dalla normativa vigente in materia.

Il territorio interessato dalle limitazioni alla circolazione veicolare è tutto il centro abitato.

In caso di inottemperanza al dispositivo del presente atto, i trasgressori saranno sanzionati a termini di legge, ovvero:

-                     ai sensi dell’art. 7 del Codice della Strada, relativamente ai provvedimenti adottati in materia di circolazione stradale;

-                     ai sensi dell’art. 7bis del d.lgs 267 del 2000 relativamente agli altri provvedimenti.

Si ricorda che le dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000 sono punite ai sensi del codice penale.

Che ai sensi dell’art. 3, comma IV della Legge 07/08/1990 n. 241 contro la presente Ordinanza è ammesso il ricorso al TAR Piemonte, nel termine di 60 gg dalla notifica della stessa o, in alternativa, entro 120 giorni mediante Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Che il presente provvedimento viene trasmesso per conoscenza e per i provvedimenti di competenza al Settore Polizia Municipale, alla locale Stazione dell’Arma dei Carabinieri di Venaria Reale ed all'Ufficio Comunicazione.

c.s.

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