La norma transitoria della legge regionale del Piemonte contro la ludopatia vale solo per le attività già avviate e non per le nuove sale da gioco. È il principio ribadito dal Tar del Piemonte nell’ordinanza che conferma il no della Questura di Alessandria a un esercente che aveva chiesto la licenza per scommesse e vlt, la cui domanda era stata respinta per il mancato rispetto del "distanziometro".
Il Tar, riferisce Agipronews, ricorda il regime transitorio inserito nella legge 2016, che prevede un doppio binario per l’adeguamento alle distanze minime dai luoghi sensibili: 18 mesi dalla data di entrata in vigore della legge per gli esercenti "generalisti" che gestivano anche slot machine (scaduti a novembre 2017) e 3 anni per le sale da gioco dove sono installate vlt, con "deadline" fissata a maggio 2019. In questo caso, si legge nell’ordinanza, «l’amministrazione ha documentato il mancato rispetto delle distanze» che però il ricorrente «non contesta puntualmente, finendo per affermare che sta cercando di reperire altra sede per il momento di scadenza del periodo transitorio previsto a maggio 2019».
Tuttavia, conclude il Tar, «il regime transitorio e la tutela dell’affidamento si giustificano con riferimento ad attività già avviate e non sono volte a consentire l’installazione ex novo di imprese destinate a priori ed a breve a rilocalizzarsi».