Visto il perdurante livello dell'inquinamento, anche il comune di Moncalieri ha deciso di adottare misure antismog. Il sindaco Paolo Montagna, per la tutela della salute pubblica, invita la popolazione ad usare il meno possibile l'auto e a gestire gli impianti di riscaldamento degli edifici adibiti a civile abitazione in modo che la temperatura non superi i 19° C.
Delimitazione centro abitato
Il territorio interessato dalle limitazioni alla circolazione veicolare è limitato al centro abitato del comune, fatta eccezione per le seguenti strade:
corso Trieste, piazza Caduti, via Cavour, via Tenivelli, strada Genova, corso Roma, Piazza Bengasi, via Sestriere, via Pastrengo, via Martiri della Libertà, corso Savona, strada Stupinigi, strada Carignano, via Boccardo, strada Revigliasco (da via Boccardo all'omonima frazione), Circonvallazione Provinciale di Revigliasco, strada Maddalene, strada Pecetto, strada Torino, via Bogino, strada Vivero, via Postiglione, strada Vecchia di Villastellone, via Buozzi,via vittime di Bologna.
Limitazioni in relazione al grado di inquinamento (colore calendario allarme)
Sono inoltre previste ulteriori limitazioni alla circolazione veicolare, in caso di attivazione del protocollo operativo per l'attuazione delle misure urgenti antismog sulla base del colore riportato dal "cruscotto" del sito di Arpa Piemonte. Al raggiungimento delle soglie stabilite dal "Nuovo Accordo di Programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano", il Livello "ARANCIO" è attivato dopo 4 giorni consecutivi di superamento, misurato nella stazione di riferimento, del valore di 50 µg/m3 della concentrazione di PM10, sulla base della verifica effettuata nelle giornate di lunedì e giovedì (giornate di controllo) sui quattro giorni antecedenti.
- Divieto di circolazione veicolare dalle 08.30 alle 18.30 dei veicoli adibiti al trasporto di persone aventi al massimo 8 posti a sedere oltre il conducente (categoria M1) dotati di motore diesel con omologazioni fino all'EURO 4 (Direttiva 98/69/CE).
- Divieto di circolazione veicolare dalle 08.30 alle 12.30 dei veicoli adibiti al trasporto merci (categoria N1, N2, N3) dotati di motore diesel con omologazioni fino all'EURO 3/III (Direttiva 98/69/CE e Direttiva 99/96/EC);
- Divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 3 stelle in base alla classificazione ambientale introdotta dal decreto attuativo dell'articolo 290, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152;
- Divieto assoluto, per qualsiasi tipologia (falò rituali, barbecue e fuochi d'artificio, scopo intrattenimento, etc...), di combustioni all'aperto anche relativamente alle deroghe consentite dall'art. 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 rappresentate dai piccoli cumuli di residui vegetali bruciati in loco;
- Introduzione del limite a 19°C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie nelle abitazioni e spazi ed esercizi commerciali ;
- Divieto per tutti i veicoli di sostare con il motore acceso;
- Divieto di spandimento dei liquami zootecnici e, in presenza di divieto regionale, divieto di rilasciare le relative deroghe. Sono assimilati ai liquami zootecnici, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera s) del regolamento 10/R/2007, i digestati tal quali e le frazioni chiarificate dei digestati. Sono tuttavia ammesse in deroga le seguenti tecniche di spandimento: Iniezione superficiale (solchi aperti); Iniezione profonda (solchi chiusi); Sulle sole superfici inerbite (prati avvicendati e permanenti) spandimento a bande, applicando una delle seguenti tecniche: Spandimento a raso in strisce; Spandimento con scarificazione.
- Potenziamento dei controlli con particolare riguardo a rispetto divieti di limitazione della circolazione veicolare, di utilizzo degli impianti termici a biomassa legnosa, di combustioni all'aperto e di divieto di spandimento dei liquami.
Livello "ROSSO" è attivato dopo 10 giorni consecutivi di superamento, misurato nella stazione di riferimento del valore limite di 50 µg/m3 della concentrazione PM10, sulla base della verifica effettuata nelle giornate di lunedì e giovedì (giornate di controllo) sui 10 giorni antecedenti.
- Divieto di circolazione veicolare dalle 08.30 alle 18.30 dei veicoli dei veicoli adibiti al trasporto di persone aventi al massimo 8 posti a sedere oltre il conducente (categoria M1) dotati di motore diesel con omologazioni fino all'EURO 4 (Direttiva 98/69/CE).
- Divieto di circolazione veicolare dalle 08.30 alle 18.30 dei veicoli adibiti al trasporto merci (categoria N1, N2, N3) dotati di motore diesel con omologazioni fino all'EURO 3/III (Direttiva 98/69/CE e Direttiva 99/96/EC) .
- Divieto di circolazione veicolare dalle 08.30 alle 12.30 dei veicoli adibiti al trasporto merci (categoria N1, N2, N3) dotati di motore diesel con omologazioni fino all'EURO 4 (Direttiva 98/69/CE).
- Divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 3 stelle in base alla classificazione ambientale introdotta dal decreto attuativo dell'articolo 290, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152;
- Divieto assoluto, per qualsiasi tipologia (falò rituali, barbecue e fuochi d'artificio, scopo intrattenimento, etc...), di combustioni all'aperto anche relativamente alle deroghe consentite dall'art. 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 rappresentate dai piccoli cumuli di residui vegetali bruciati in loco;
- Introduzione del limite a 19°C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie nelle abitazioni e spazi ed esercizi commerciali ;
- Divieto per tutti i veicoli di sostare con il motore acceso;
- Divieto di spandimento dei liquami zootecnici e, in presenza di divieto regionale, divieto di rilasciare le relative deroghe. Sono assimilati ai liquami zootecnici, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera s) del regolamento 10/R/2007, i digestati tal quali e le frazioni chiarificate dei digestati. Sono tuttavia ammesse in deroga le seguenti tecniche di spandimento: Iniezione superficiale (solchi aperti); Iniezione profonda (solchi chiusi); Sulle sole superfici inerbite (prati avvicendati e permanenti) spandimento a bande, applicando una delle seguenti tecniche: Spandimento a raso in strisce; Spandimento con scarificazione.
- Potenziamento dei controlli con particolare riguardo a rispetto divieti di limitazione della circolazione veicolare, di utilizzo degli impianti termici a biomassa legnosa, di combustioni all'aperto e di divieto di spandimento dei liquami.