Questa mattina sono state approvate, in riunione di Giunta regionale, due delibere in ambito di edilizia sociale, su proposta dell’assessore alle Politiche Sociali, della Famiglia e della Casa.
La prima prevede l’autorizzazione all’utilizzo di 220mila euro da parte di ATC Piemonte Centrale, a fronte di interventi di messa in sicurezza e di manutenzione straordinaria di alcuni alloggi di edilizia sociale.
La seconda riguarda la revisione del regolamento delle procedure di assegnazione degli alloggi di edilizia sociale: adesso l’ente gestore, dopo tre mesi di morosità nel pagamento del canone di locazione e delle spese accessorie da parte del nucleo assegnatario, provvede a darne tempestiva informazione al Comune che ha disposto l’assegnazione e all’assegnatario medesimo.
Il Comune interessato, entro un termine congruo indicato dall’ente gestore, comunque non superiore a 60 giorni, dispone gli opportuni accertamenti finalizzati a verificare, anche con l’ausilio dei servizi sociali competenti per territorio, la situazione di oggettiva impossibilità del nucleo assegnatario a corrispondere quanto dovuto.
A fronte delle verifiche operate, il Comune può procedere secondo differenti vie: confermare, in primo luogo, la possibilità dell’assegnatario a corrispondere quanto dovuto o non fornire alcun riscontro nei termini previsti dall’ente gestore. A questo punto l’ente gestore concorda con l’assegnatario l’estinzione della morosità, anche attraverso la sottoscrizione di un apposito piano di rientro sostenibile, anche pluriennale. Se l’assegnatario non sana la morosità o non rispetta il piano di rientro sottoscritto, si avvia formalmente il procedimento di decadenza dall’assegnazione e l’ente gestore richiede al Comune il pronunciamento della decadenza, informandone contestualmente l’assegnatario.
Se il Comune non provvede al pronunciamento della decadenza entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta o non provvede a darne l’ esecuzione, l’eventuale successiva morosità maturata dall’assegnatario e ogni altro costo sopportato dall’ente gestore, sono posti a carico del Comune stesso.
Oppure si dovrà attestare l’oggettiva impossibilità da parte del nucleo assegnatario a corrispondere quanto dovuto, alla luce delle disposizioni vigenti per la definizione della morosità incolpevole. In tal caso non prende formale avvio il procedimento di decadenza e la situazione dell’assegnatario verrà rivalutata al termine dell’anno solare, sulla base dei criteri e dei requisiti per la definizione della morosità incolpevole e della quota minima corrisposta dal nucleo.